Digital content creator più tutelati
Digital content creator più tutelati
Al via il repertorio delle opere, per proteggerle. Iscrizione senza effetti costitutivi. Ecco cosa prevede il decreto del Ministero della cultura

di di Martina Dani 30/10/2024 02:00

Maggiori tutele per i digital content creator. Con decreto n. 319 del 3 ottobre 2024 del Ministro della Cultura è stato istituito il repertorio delle opere dei creatori digitali, ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 206 del 27 dicembre 2023 (Legge sul Made in Italy).

La creazione di un registro dedicato alle opere digitali rafforza i diritti dei creatori digitali sui propri contenuti creativi, che potranno essere depositati in un repertorio presente nel registro pubblico generale delle opere protette di cui all’articolo 103 della legge sul diritto d’autore (L.D.A.).

Niente effetti costitutivi

L’iscrizione nel registro non ha effetti costitutivi ma rappresenta, nell’interesse del depositante, una prova documentale dell’esistenza dell’opera alla data del deposito. Inoltre gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, fino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.

Il repertorio accoglie le opere originali ad alto contenuto digitale protette ai sensi dell’articolo 1 della L.D.A. sviluppate dai creatori digitali in quanto risultato del lavoro intellettuale e creativo degli autori.

L’ampiezza della definizione consente di ricomprendere le opere sviluppate dai content creator attivi in numerosi settori del mercato: food & beverage, moda, beauty, design, travel, entertainment.

Non è chiaro se possano essere qualificati come creatori digitali aventi diritto all’iscrizione nel repertorio anche gli autori che realizzino i contenuti tramite strumenti digitali ma che si avvalgano di mezzi analogici per la distribuzione e diffusione dell’opera.

Iter di registrazione

La registrazione avviene tramite presentazione all’Ufficio incaricato della tenuta del registro presso il Ministero della Cultura di un’istanza, unitamente ad un esemplare dell’opera e ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autore che ne attesti la conformità all’originale.

L’istanza e la dichiarazione che accompagnano l’esemplare devono riportare il titolo dell’opera, i dati identificativi dell’autore e del depositante, nonché la data e il luogo della produzione.

Nelle more dell’implementazione di una piattaforma dedicata per la trasmissione delle istanze di registrazione, sarà possibile depositare presso l’Ufficio l’esemplare dell’opera su qualunque supporto di memorizzazione di dati.

Costituzione della prova

Il deposito delle opere digitali nel repertorio si aggiunge ad altri strumenti per la costituzione della prova della data certa della esistenza dell’opera in una specifica forma. Tra questi, l’invio del file dell’opera tramite PEC, i cui certificati di accettazione/consegna costituiscono una attestazione della data e ora dell’esistenza della mail, e dunque dei suoi contenuti e allegati, e che non permette nessuna modifica al messaggio stesso. Nonché la registrazione tramite l’utilizzo della tecnologia blockchain, sia in funzione di validazione temporale, sia per assicurare l’autenticità e l’integrità dell’opera.

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