L’azienda in crisi si accorda con l’Inps. Passa all’istituto di previdenza, infatti, la competenza a decidere sulle proposte di transazione sui debiti contributivi presentate dal 28 settembre, nei casi di accordi di ristrutturazione e di concordato preventivo. A stabilirlo è il dlgs n. 136/2024 (correttivo ter del codice della crisi d’impresa), come spiega lo stesso Inps nel messaggio n. 3553/2024 dettando le istruzioni operative.
Codice della crisi, riforma più chiara
Il dlgs correttivo, spiega l’Inps, completa la disciplina relativa alla competenza a decidere sulle transazioni dei debiti tributari e contributi che, nel testo previgente, declinava il procedimento solo per l’Agenzia delle entrate. La transazione è attivabile in due ipotesi: accordi di ristrutturazione e concordato preventivo.
Gli accordi di ristrutturazione
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti possono essere conclusi dall’imprenditore in stato di crisi o d’insolvenza con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e sono soggetti a omologazione. In tal caso il debitore, nell’ambito delle trattative che precedono la stipula dell’accordo, può proporre il pagamento, parziale o anche a rate, dei tributi e relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi, e relativi accessori, gestiti da enti pubblici di forme di previdenza obbligatorie, sorti fino alla data della presentazione della proposta di transazione.
Qui è intervenuto il dlgs correttivo (art. 56 del dlgs n. 136/2024) stabilendo che le proposte transattive presentate a partire dal 28 settembre 2024 vanno sottoposte alla competenza decisionale del direttore regionale/di coordinamento metropolitano e l'adesione alle stesse è espressa con sottoscrizione di atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio territoriale, titolare della gestione dei crediti oggetto di transazione.
In presenza di crediti che rientrano nella competenza di più direzioni territoriali, il deposito va fatto presso la sede che in relazione alla proposta risulti titolare della gestione del credito d’importo maggiore.
L’adesione alla proposta deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della domanda di transazione. Vale il silenzio assenso: in mancanza, una volta decorsi i 90 giorni il debitore può chiedere l’omologazione della proposta transattiva.
Il concordato preventivo
L'imprenditore che si trova in stato di crisi o d'insolvenza può proporre anche un concordato che realizzi, sulla base di un piano prestabilito, il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale. Analogamente al caso di accordo di ristrutturazione, anche in quello di concordato preventivo il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori, nonché dei contributi e premi.
Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, va presentata anche agli uffici competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore, nonché presso la direzione territoriale dell’Inps titolare della gestione dei crediti oggetto della transazione. Le proposte presentate dal 28 settembre 2024 vanno sottoposte alla competenza decisionale del direttore regionale/di coordinamento metropolitano e il voto viene espresso dalla direzione territoriale competente.
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