Le competenze della Consob e della Banca d’Italia in materia di cripto-attività sono delineate nel decreto attuativo del Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCAR). Ulteriori competenze della Banca d’Italia sono previste dal decreto attuativo del Regolamento (UE) 2023/1113 riguardante i dati che accompagnano i trasferimenti di fondi e di determinate cripto-attività (c.d. Transfer of Funds Regulation recast – TFR recast).
La Consob e la Banca d’Italia hanno pubblicato un documento che riepiloga a fini informativi le competenze delle due Autorità per quanto concerne l’applicazione della nuova disciplina.
Nel documento vengono richiamate le competenze attribuite alla Consob: i) di vigilanza in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti, ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela dei possessori di cripto-attività/clienti, con riferimento agli emittenti di ART e ai CASP; ii) di vigilanza sui requisiti previsti dal MiCAR, relativi alla gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, da chiunque svolta, nonché sui connessi profili di organizzazione e di esternalizzazione; iii) di vigilanza in materia di offerta al pubblico e ammissione alle negoziazioni di crypto other-than; iv) di product intervention sugli ART e sulle crypto other-than, quando necessario per assicurare la tutela degli investitori, l’ordinato funzionamento e l’integrità dei mercati delle cripto-attività; v) in tema di prevenzione e divieto degli abusi di mercato relativi alle cripto-attività; vi) in tema di contrasto alla prestazione di servizi su cripto-attività senza autorizzazione e di offerta di crypto other than in assenza di white paper notificato.
Analogamente, nel documento si riepilogano le competenze della Banca d’Italia: i) di vigilanza prudenziale e gestione delle crisi, con riferimento agli emittenti di token collegati ad attività (ART), agli emittenti di token di moneta elettronica (EMT) e ai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP); ii) di vigilanza in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti e tutela dei possessori di EMT con riferimento agli emittenti di tali cripto-attività; iii) di vigilanza per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo con riferimento ai CASP e agli intermediari bancari e finanziari che agiscano come emittenti di ART e EMT; iv) di product intervention sugli EMT nonché – quando necessario per assicurare la stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario – sugli ART e sulle cripto-attività diverse dagli EMT e dagli ART (cd. crypto other-than). Si richiamano inoltre le competenze esclusive della Banca d’Italia relative alla funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, ai sensi dell’art. 146 del TUB.