Dovranno essere identificati sia il cedente che il cessionario di cripto, con i rispettivi eventuali titolari effettivi, anche quando effettuano il trasferimento senza appoggiarsi ad un operatore ovvero mediante i cosiddetti indirizzi auto-ospitati. Lo prevede lo schema di decreto legislativo, il 29/19/2024 in Consiglio dei ministri, con il quale il Governo italiano intende recepire le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2023/1113 che detta disposizioni sui dati informativi riguardanti i cedenti e i cessionari di cripto-attività.
Gli obiettivi
L’obiettivo della nuova normativa, in vigore dal prossimo 30 dicembre (manca ancora un assaggio in Cdm), è prevenire, individuare e investigare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, quando almeno uno dei prestatori di servizi per le cripto-attività coinvolti nel loro trasferimento ha sede legale o è stabilito nella UE. L’approvazione del decreto legislativo assume un’importanza ancor maggiore nel nostro Paese alla luce dell’ipotizzato incremento delle imposte applicabili sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività che, secondo fonti molto attendibili, troverebbe proprio nel rischio di utilizzo delle cripto per finalità di riciclaggio la sua principale motivazione. L’introduzione di questi nuovi e incisivi presidi per contrastare fenomeni di riciclaggio di denaro di provenienza illecita mediante l’utilizzo di cripto-attività potrebbe certamente rappresentare un tassello fondamentale per riportare la tassazione sulle cripto agli stessi livelli previsti per le attività finanziarie.
Le modifiche alla norma
Lo schema di decreto modifica diverse disposizioni del decreto legislativo 231/2007 (legge antiriciclaggio). Con specifico riferimento agli obblighi connessi ai trasferimenti delle cripto viene inserito un nuovo articolo 16-bis prevedendo l’obbligo, per i prestatori di servizi per le cripto-attività, soggetti che a partire dal prossimo anno dovranno essere autorizzati ad operare dalla Consob sentita la Banca d’Italia, di individuare e valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai trasferimenti di cripto-attività diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato. Tali misure dovranno anche prevedere la richiesta di informazioni aggiuntive sull’origine e sulla destinazione delle cripto-attività trasferite, un monitoraggio continuo e rafforzato delle operazioni dirette a o provenienti da indirizzi auto-ospitati e qualsiasi altra azione volta ad attenuare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché il rischio di mancata attuazione e/o di evasione delle sanzioni finanziarie adottate dall’Unione Europea (per esempio nei confronti della Russia).
Adeguata verifica
Altra significativa modifica viene poi prevista introducendo un nuovo articolo 25-bis, sempre nel citato d.lgs. 231/07, dedicato alla definizione delle modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l’esecuzione di servizi per le cripto-attività. In tal caso si prevede che i prestatori di servizi per le cripto-attività, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, al momento dell’avvio del rapporto, devono anche determinare se l’intermediario corrispondente è autorizzato o registrato, raccogliere informazioni sufficienti sull’intermediario corrispondente per comprendere pienamente la natura delle attività svolte e per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi o atti, la correttezza e la qualità della vigilanza cui l'intermediario corrispondente è soggetto; valutare la qualità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo cui l’intermediario corrispondente è soggetto, ottenere l'autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza, definire in forma scritta i termini dell'accordo con l'intermediario corrispondente e i rispettivi obblighi e assicurarsi che l'intermediario corrispondente abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai conti di cripto-attività di passaggio, che effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.
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