Chi delocalizza perde il brand
Chi delocalizza perde il brand
Il contratto di licenza del marchio storico cessa subito

di di Martina Dani 08/11/2024 00:14

Risoluzione automatica del contratto di licenza dei marchi storici in caso di cessazione dell'attività in Italia o delocalizzazione all'estero.

È quanto disposto dal decreto del 28 ottobre 2024 del ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 260 del sei novembre 2024, recante disposizioni operative relative alle procedure di tutela dei marchi storici. Il decreto definisce le modalità e i criteri per l'utilizzo in licenza dei marchi considerati di particolare interesse e valenza nazionale da parte del Mimit, che siano registrati da almeno 50 anni ovvero non registrati e per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni. Di seguito le novità introdotte dal decreto.

Obbligo di comunicare la cessazione dell'attività. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio storico che intenda cessare definitivamente l'attività di produzione del prodotto identificato dal marchio ha l'obbligo di notificare alla direzione generale del Mimit il progetto di cessazione dell'attività almeno sei mesi prima dell'effettiva chiusura. A tal fine dovrà essere utilizzato il format allegato al decreto nel quale devono essere indicati: le attività oggetto di cessazione; la data presunta di chiusura e i tempi di svolgimento delle relative attività propedeutiche; il marchio storico interessato specificando che lo stesso non è o non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso prima della cessazione delle attività; le motivazioni economiche, finanziarie e tecniche alla base del progetto di chiusura; gli effetti sui prodotti contraddistinti dal marchio storico in termini di mancata commercializzazione e sui dipendenti in termini di licenziamenti, ricollocamento e utilizzo di ammortizzatori sociali.

Entro tre mesi dalla notifica, la direzione generale comunicherà all'impresa l'intenzione o meno di subentrare nella titolarità del marchio storico. Il mancato riscontro formale da parte del Mimit è inteso come manifestazione di non interesse sul marchio.

Richiesta di licenza del marchio storico. Le imprese, nazionali o straniere, intenzionate a investire in Italia o trasferirvi precedenti attività ubicate fuori dai confini nazionali, potranno presentare all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti presso il Mimit la richiesta di utilizzo del marchio storico utilizzando il format allegato al decreto. In particolare, dovrà essere descritto il progetto, i tempi di realizzazione e il valore dell'investimento, anche con riferimento alle ricadute occupazionali.

Il Mimit resterà titolare del marchio storico, che verrà concesso all'impresa assegnataria con un contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a dieci anni e rinnovabile.

Risoluzione della licenza. Durante il periodo di efficacia della licenza, il Mimit ha la facoltà di controllare l'attività della impresa licenziataria, anche effettuando delle verifiche in loco presso gli stabilimenti ubicati sul territorio nazionale.

A sua volta, l'impresa licenziataria è tenuta a trasmettere al Mimit una relazione semestrale della propria attività, oltre a sostenere tutti gli oneri di gestione del marchio storico, ivi inclusi quelli di rinnovo.

La cessazione della produzione in Italia o la delocalizzazione degli stabilimenti produttivi al di fuori del territorio nazionale è causa di risoluzione automatica del contratto di licenza, anche prima della scadenza del termine di durata concordato.