In dirittura d’arrivo la tabella unica nazionale per i risarcimenti delle lesioni non lievi causate da sinistri. Si tratta della tabella, che determina, in svariate tavole, il valore pecuniario per ciascun punto di invalidità tra 10 e 100 punti, comprensivo dei coefficienti di variazione in base all’età del danneggiato.
Tutte le tavole sono allegate a uno schema di regolamento (formalmente un decreto del Presidente della Repubblica) pronto per l’approvazione definitiva da parte del consiglio dei ministri.
Al regolamento, che uniformerà la trattazione dei sinistri sul territorio italiano, sono interessati avvocati, giudici, compagnie di assicurazioni, medici legali e professionisti del settore.
La tabella unica nazionale si applicherà ai sinistri verificatisi successivamente alla data della entrata in vigore del dpr in commento.
La norma attuata
In dettaglio, si tratta dell’applicazione dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005), nella parte in cui affida a un dpr la determinazione del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.
In base all’articolo 138 del codice delle assicurazioni, dunque, quando capita un sinistro, il danneggiato, che ha subito un danno biologico, ha diritto a un risarcimento del danno biologico temporaneo (conseguenza del sinistro senza postumi), del danno biologico permanente, del danno morale da lesione dell’integrità fisica oltre a un surplus in caso di rilevante menomazione di specifici aspetti dinamico-relazionali personali (cosiddetta personalizzazione).
Sempre in base al citato articolo 138, ogni specifica lesione è valutata in punti di invalidità, i punti vengono moltiplicati per il valore unitario del punto e il risultato viene adeguato in base all’età, al danno morale e all’eventuale personalizzazione.
Regole di calcolo
Tutte queste prescrizioni astratte hanno bisogno di concrete regole di calcolo, già affidate alla prassi dei tribunali (ad esempio le tabelle di Milano o di Roma) ed ora inserite nel regolamento in commento, che avrà l’effetto di armonizzare le tabelle usate durante le trattative stragiudiziali e anche nelle sentenze dei giudici.
Tutte le tavole, che sviluppano i calcoli, peraltro, partono dal valore del primo punto di invalidità (che è la base di computo e viene moltiplicato e demoltiplicato per i parametri previsti di punti, età, livello del danno morale).
Al riguardo, lo schema di dpr precisa che Il valore del primo punto di invalidità è pari a quello previsto dal codice delle assicurazioni per le lesioni di lieve entità (articolo 139, commi 1, lettera a): l’importo aggiornato di questa unità di misura è euro 795,91 moltiplicato per un coefficiente crescente in base all’età (la tabella relativa a questo moltiplicatore è inserita all’allegato 1 dello schema di dpr in commento).
Fissata la base di calcolo, lo schema di dpr, all’allegato II, tabella I, articola gli importi del danno biologico in numerose tavole, che sviluppano i parametri da computare. Questa tabella I specifica l’importo corrispondente ai punti di invalidità (da assegnare in sede medico-legale in base alla lesione patita) e gli importi attribuiti in base all’età, elaborati mediante uso di un coefficiente. Così, per calcolare il danno biologico, si moltiplicano i punti di invalidità per l’importo fissato dalla tabella per ciascun punto e il risultato si moltiplica per un coefficiente decrescente in base all’età. Le tabelle riportano, comunque, il risultato di queste operazioni nelle svariate tavole. Così, incrociando righe e colonne si ha l’importo del risarcimento del danno biologico per una persona di determinata età che ha riportato un certo numero di punti di invalidità.
Danno morale
L’allegato II, tabella 2, espone un ulteriore sviluppo degli importi aggiungendo, al danno biologico, il danno morale: la tabella riporta, dunque, l’importo del danno biologico maggiorato del danno morale (distinto in valori minimi, medi e massimi) accordabile in base ai punti di invalidità e all’età del danneggiato.
Per il calcolo del danno biologico temporaneo delle lesioni non lievi, lo schema di dpr in esame fa riferimento alla disciplina delle lesioni di lievi entità (articolo 139 codice delle assicurazioni): è fissato un importo per ogni giorno di inabilità assoluta, che viene sviluppato in base ai parametri di percentuale parziale di inabilità.
Lo schema di dpr individua, infine, la regola di calcolo per l’incremento del danno morale.
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