Prodotto o servizio difettoso? Danni risarciti. Vale pure per i software
Prodotto o servizio difettoso? Danni risarciti. Vale pure per i software
Nuova direttiva europea sulla responsabilità delle imprese. Indennizzata anche la perdita o la violazione dei dati personali. Più tutele in tribunale e nell’ecommerce

di di Bruno Pagamici 19/11/2024 02:00

Giro di vite sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi. Alla luce degli sviluppi legati alle nuove tecnologie (compresa l’intelligenza artificiale), ai nuovi modelli di business dell’economia circolare e alle nuove catene di fornitura sempre più globali, viene inasprita la responsabilità delle imprese, comprese le piattaforme di e-commerce, che causano danni materiali e immateriali ai consumatori di beni e servizi e alla loro salute. In altri termini in base alle nuove norme i consumatori potranno più agevolmente esercitare il diritto a ottenere un risarcimento in caso di danni cagionati dal prodotto o servizio difettoso (compreso il software, i cui produttori o sviluppatori sono considerati “fabbricanti” a tutti gli effetti).

Per rendere più efficace la tutela delle persone fisiche potranno essere risarcite non solo le perdite materiali derivanti da morte o lesioni personali, come le spese mediche o funerarie, o la perdita di reddito o dal danno patrimoniale, ma anche le perdite causate dalla distruzione o violazione dei dati personali su apparecchi elettronici (che non si traducono automaticamente in una perdita materiale se la vittima può recuperare i dati grazie al back-up).

È quanto prevede la direttiva Ue 2024/2853 del 23 ottobre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 18 novembre 2024, il cui obiettivo non è solo tutelare i consumatori con un inasprimento della responsabilità per danno da prodotti, ma anche stimolare l’adozione e la diffusione di nuove tecnologie in grado di offrire chiarezza giuridica e condizioni di parità ai produttori.

La nuova direttiva abroga la precedente, n. 85/374/Cee, ed entra in vigore il 20° giorno dalla sua pubblicazione, ma i singoli stati membri avranno due anni di tempo per recepirla nel proprio ordinamento, e si applicherà ai prodotti immessi sul mercato dopo il 9 dicembre 2026.

Dal lato delle esimenti, non sono ritenuti responsabili i fabbricanti in grado di provare che il prodotto è stato fatto uscire dal processo produttivo da altri contro la loro volontà o che il difetto è dovuto alla conformità a obblighi giuridici.

Risarcimenti più facili

La persona danneggiata che richiede un risarcimento davanti a un tribunale nazionale, per dimostrare più agevolmente il proprio diritto potrà richiedere l’accesso ai mezzi di prova pertinenti a disposizione del produttore.

Quando scatta il diritto

Il diritto al risarcimento si applica alle seguenti tipologie di danno:

a) morte o lesioni personali, compresi i danni psicologici riconosciuti da un punto di vista medico;

b) danneggiamento o distruzione di qualsiasi bene, tranne:

i) il prodotto difettoso in sé;

ii) un prodotto danneggiato da un componente difettoso che è integrato in tale prodotto o interconnesso con questo;

iii) i beni usati esclusivamente a fini professionali;

c) distruzione o corruzione di dati non usati a fini professionali.

Il diritto al risarcimento copre tutte le perdite materiali e immateriali derivanti dal danno nella misura in cui possono essere risarcite in base al diritto nazionale.

I danni alla salute

Il risarcimento per perdite immateriali quali dolore e sofferenza verrà effettuato nella misura in cui tali perdite possano essere riconosciute e sanzionate a norma del diritto del singolo Stato membro. Rientrano in tale ambito anche i danni psicologici riconosciuti e certificati da un punto di vista medico che incidono sullo stato di salute generale della vittima e che potrebbero richiedere terapie o cure mediche.

Stetta nell’e-commerce

Le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali non sono esentate dalla responsabilità in base alla normativa in materia di protezione dei consumatori quando presentano il prodotto in modo tale da indurre un consumatore medio a ritenere che il prodotto sia fornito dalla piattaforma stessa o da un operatore commerciale che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo (regolamento Ue 2022/2065).

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