Autonomia differenziata, picconata della consulta
Autonomia differenziata, picconata della consulta
La Corte costituzionale anticipa le sue decisioni in attesa del deposito della sentenza

di di Giovanni Galli 14/11/2024 19:06

Autonomia differenziata picconata. Costituzionalmente illegittima la facoltatività, piuttosto che la doverosità, per le regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Stesso discorso per la possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l’andamento dello stesso gettito; in base a tale previsione, potrebbero infatti essere premiate proprio le regioni inefficienti, che, dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all’esercizio delle funzioni trasferite, non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni. In attesa del deposito della sentenza sull’autonomia differenziata, la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge n. 86 del 2024, considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo.

Le norme illegittime

La Corte ha ravvisato l’incostituzionalità di una serie di profili della legge. Come la possibilità, spiega una nota, che l’intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie (la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, alla luce del principio di sussidiarietà). E poi il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (Lep) priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento; la previsione che sia un dpcm a determinare l’aggiornamento dei Lep; il ricorso alla procedura prevista dalla legge di bilancio per il 2023 per la determinazione dei Lep con dpcm, sino all’entrata in vigore dei dlgs previsti dalla stessa legge per definire i Lep; l’estensione della legge 86/2024, e dunque dell’art. 116, comma 3, Cost. alle regioni a statuto speciale, che invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali.

Interpretazioni orientate

La Corte, continua la nota, ha interpretato in modo costituzionalmente orientato altre previsioni della legge: l’iniziativa legislativa relativa alla legge di differenziazione non va intesa come riservata unicamente al Governo; la legge di differenziazione non è di mera approvazione dell’intesa (“prendere o lasciare”) ma implica il potere di emendamento delle Camere e in tal caso l’intesa potrà essere eventualmente rinegoziata; la distinzione tra “materie Lep” e “materie-no Lep” va intesa nel senso che, se il legislatore qualifica una materia come “no-Lep”, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; l’individuazione, tramite compartecipazioni al gettito di tributi erariali, delle risorse destinate alle funzioni trasferite dovrà avvenire non sulla base della spesa storica, bensì prendendo a riferimento costi e fabbisogni standard e criteri di efficienza, liberando risorse da mantenere in capo allo Stato per la copertura delle spese che, nonostante la devoluzione, restano comunque a carico dello stesso.

Intervento del Parlamento

Spetta al Parlamento, conclude la Consulta, nell’esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall’accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge. La Corte resta competente a vagliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione, qualora venissero censurate con ricorso in via principale da altre regioni o in via incidentale. Secondo il Collegio, l’autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini. La distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo non deve corrispondere all’esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma deve avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. In tal senso, è il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni.

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