Dalla riapertura dei termini per l’adesione al concordato preventivo biennale (Cpb) fuori i contribuenti in regime forfetario. Destinatari soltanto i soggetti Isa che hanno regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi, per il periodo d’imposta 2023, entro lo scorso 31 ottobre.
Il Consiglio dei ministri (comunicato del 12/11/2024 n. 103) ha approvato un decreto legge che introduce la riapertura dei termini per l’adesione al concordato preventivo biennale, di cui al dlgs13/2024, e interviene su alcune criticità del ravvedimento speciale, di cui all’art. 2-quater del dlgs113/2024.
Per i soggetti Isa, che hanno presentato la propria dichiarazione (periodo d’imposta 2023) entro il 31/10/2024, c’è tempo fino al 12/12/2024 per aderire al patto con il Fisco per il biennio 2024/2025.
Restano fermi i termini per il versamento degli acconti, ordinariamente fissati al 30/11, ma che quest’anno potrà essere effettuato entro il 2/12/2024 e sarà possibile, attraverso la presentazione entro il 12/12/2024 di una dichiarazione integrativa, aderire al concordato, sempreché, in detta integrativa, il contribuente non indichi un minore imponibile, un minore debito d’imposta o un maggior credito rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata nei termini ordinari (31/10/2024); sul punto si prende atto del disallineamento dovuto al fatto che i contribuenti, che determinano l’acconto con il metodo storico, devono versare anche la maggiorazione sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello dichiarato nel periodo precedente.
Ravvedimento speciale
Si ricorda, inoltre, che il contribuente, che ha presentato la dichiarazione Redditi 2024, entro lo scorso 31 ottobre, oltre che aderire al concordato per il biennio 2024/2025 ha la possibilità di aderire al ravvedimento speciale, di cui all’art. 2-quater del dl 113/2024, convertito nella legge 143/2024; dal comunicato ufficiale si apprende ulteriormente che, ai fini del regime di ravvedimento speciale destinato ai soggetti Isa, l’adesione al concordato preventivo biennale si deve intendere come avvenuta nei termini ordinari (3/10/2024).
In effetti, il contribuente, che non ha presentato la dichiarazione del periodo d’imposta 2023 (solari) entro il 31/10/2024 ma la presenta entro i novanta giorni successivi, non può aderire al patto per il biennio 2024/2025, complice il termine tassativo imposto dalle disposizioni specifiche sul concordato (comma 3, art. 9 del dlgs 13/2024) e si segnala, inoltre, che il contribuente che ha presentato la detta dichiarazione, entro i termini ordinari, non può rettificare la scelta in quanto irrevocabile.
Questa ulteriore possibilità porta in dote alcune modifiche (emendamenti) al dl fisco che risolvono talune criticità come quella della presenza di una modifica della compagine societaria in presenza di società o associazioni trasparenti, ai sensi dell’art. 5 del dpr 917/1986 giacché, come indicato nella relazione illustrativa, si interviene sulla lettera b-quater, del comma 1 dell’art. 11 del dlgs 13/2024 e della lett. b-ter, del comma 1 dell’art. 21 del medesimo provvedimento prevedendo che le cause di esclusione e decadenza, ivi indicate, operino esclusivamente in “aumento del numero dei soci o associati”, non rilevando quelle che, al contrario, determinano una diminuzione del numero di soci o associati o che lasciano invariato tale numero.
Sul punto, apparentemente, si ritiene risolta la criticità del socio deceduto ma, stante il richiamo al numero dei soci o associati si rende necessario confermare, anche in via interpretativa, che in caso di decesso del socio e conseguente ingresso di più eredi (quindi con modifica del numero dei soci anche se per quota indivisa), si escludono le cause di esclusione e cessazione.
Estensione dell’opportunità
Riguardo al ravvedimento speciale, si prende positivamente atto dell’estensione anche ai soggetti Isa con attività secondarie con ricavi superiori al 30% di quelli complessivi, ma soprattutto della semplificazione in tema di versamento dell’imposta sostitutiva per i soggetti trasparenti (Irpef o Ires).
Infatti, il comma 8, dell’art. 2-quater del dl 113/2024, che dispone che il versamento dell’imposta sostitutiva (che blocca le attività dell’amministrazione finanziaria) deve essere eseguito entro il 31/03/2025 in una unica soluzione o in più rate (ventiquattro) di pari importo con aggravio di interessi determinati al saggio legale, fermo restando che in tal caso il perfezionamento avviene con il pagamento dell’ultima rata, viene modificato, in un’ottica di semplificazione, prevedendo la possibilità che il pagamento della sostitutiva, finalizzata all’adesione al ravvedimento, possa essere eseguito, in luogo dei singoli soci o associati (come indicato, sulla base dell’impianto normativo attuale, dal provvedimento n. 403886/2024 delle Entrate) anche dalla società o associazione.
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