Sì al matrimonio solo “per prova”
Sì al matrimonio solo “per prova”
Il divorzio è libero e nessun risarcimento è dovuto al coniuge se uno vuole separarsi perché non crede nell’indissolubilità del legame. Lo afferma la Corte di cassazione

di di Debora Alberici*  06/11/2024 02:00

La Cassazione rivendica la libertà di ciascuno di noi di divorziare. Non deve risarcire l'ex coniuge chi si è sposato solo «per prova», non credendo, fin dall'inizio, nell'indissolubilità del legame.

È quanto affermato dalla prima sezione civile della Corte di cassazione che, con l'ordinanza 28390 del 5 novembre 2024, ha respinto il ricorso di un uomo la cui moglie aveva dichiarato di essersi sposata solo per fare una prova.

L'uomo ha incassato soltanto la nullità del matrimonio ecclesiastico ma non di quello civile. Né avrà un euro di risarcimento. Per Piazza Cavour la libertà è sacra ed è un diritto inviolabile costituzionalmente garantito.

Diritto individuale

In fondo a una interessante motivazione gli Ermellini affermano espressamente che “non rappresenta fatto costitutivo di responsabilità risarcitoria l’omessa comunicazione da parte di uno dei due coniugi, prima della celebrazione del matrimonio, dello stato psichico di concreta incertezza circa la permanenza del vincolo matrimoniale e della scelta di contrarre matrimonio con la riserva mentale di sperimentare la possibilità che il detto vincolo non si dissolva”.

Il leitmotiv dell'intera sentenza è la parola libertà, intesa come libertà dell'individuo di autodeterminarsi e decidere della sua vita.

Per dirlo con le parole dei giudici, insomma, «nel vigente diritto di famiglia, contrassegnato dal diritto di ciascun coniuge, a prescindere dalla volontà o da colpe dell'altro, di separarsi e divorziare, in attuazione di un diritto individuale di libertà riconducibile all’art. 2 Cost., ciascun coniuge può legittimamente far cessare il proprio obbligo di fedeltà proponendo domanda di separazione ovvero, ove ne sussistano i presupposti, direttamente di divorzio. Con il matrimonio, infatti, secondo la concezione normativamente sancita del legislatore, i coniugi non si concedono un irrevocabile, reciproco ed esclusivo "ius in corpus" – da intendersi come comprensivo della correlativa sfera affettiva – valevole per tutta la vita, al quale possa corrispondere un "diritto inviolabile" di ognuno nei confronti dell'altro, potendo far cessare ciascuno i doveri relativi in ogni momento con un atto unilaterale di volontà espresso nelle forme di legge».

Libera scelta

L'atto di impegno matrimoniale è rimesso alla libera e responsabile scelta del soggetto, quale espressione della piena libertà di autodeterminarsi al fine della celebrazione del matrimonio.

Tale libertà non può essere limitata da un obbligo giuridico di comunicare al proprio partner uno stato soggettivo quale l'incertezza circa la permanenza del vincolo matrimoniale, avvertendo il soggetto il rischio concreto della sua dissoluzione ed effettuando la scelta matrimoniale nella consapevolezza di tale rischio, ciò che in altri termini comporta un tentativo o prova di convivenza matrimoniale.

Ora l'uomo non solo non incasserà il risarcimento chiesto alla giovane che lo aveva sposato solo per prova ma dovrà perfino pagare le spese processuali.

*cassazione.net

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