Via libera alle domande del Rem. Da oggi al 15 ottobre, le famiglie con Isee sotto 15mila euro, patrimonio sotto 10mila euro e reddito di maggio inferiore al reddito di emergenza cui hanno diritto, possono richiedere l'aiuto economico variabile da 400 a 840 euro. Calcoli cervellotici per il reddito familiare: si applica il principio di cassa includendo, tra l'altro, redditi fondiario e figurativo delle attività finanziarie. A spiegarlo è l'Inps nella circolare n. 102/2020, illustrando la novità della proroga del Rem introdotta dal decreto Agosto (art. 23 del dl n. 104/2020).
Il Rem fa la sua comparsa con il decreto Rilancio, quale misura a sostegno dei nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica per il Covid-19. Il decreto Agosto proroga la misura di un mese soltanto, a domanda, sulla base di nuovi requisiti.
Sono tre le tipologie di requisiti (residenza, economici e compatibilità) e tutti vanno posseduti congiuntamente alla presentazione della domanda e in essa auto-dichiarati. L'Inps ricorda che sulle domande ci saranno controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato. in merito alla residenza, il requisito richiede che chi fa domanda abbia residenza in Italia (non è prevista una durata minima di permanenza).
Si riferiscono al “nucleo familiare” come individuato dalla dichiarazione sostituiva unica (Dsu, la domanda Isee). Ai fini del Rem, precisa l'Inps, sono idonee le attestazioni Isee con indicatori ordinario e corrente, mentre non è valida l'attestazione riferita al nucleo ristretto. I requisiti economici sono tre: reddito familiare nel mese di maggio inferiore all'importo del Rem cui si ha diritto; valore del patrimonio mobiliare familiare dell'anno 2019 inferiore a 10 mila euro; valore Isee inferiore a 15 mila euro.
Per il primo requisito economico, l'Inps spiega che il reddito familiare va determinato secondo il principio di cassa, considerando tutte le voci dell'art. 4, comma 2, del dpcm n. 159/2013 (il regolamento Isee). Pertanto, si considera il reddito Irpef; quello soggetto a imposta sostitutiva o ritenuta d'acconto; proventi attività agricole; redditi fondiari; reddito figurativo delle attività finanziarie, etc. Per verificare la soglia per il diritto al Rem, aggiunge l'Inps, va moltiplicato 400 per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare e incrementato di 0,4 per ogni componente maggiorenne e 0,2 per ogni componente minorenne. Si ricorda che tale scala è simile a quella del RdC, salvo che la soglia pari a 2,1 nel caso in cui nel nucleo siano presenti componenti disabili gravi o non autosufficienti.
Il Rem è incompatibile con: indennità Covid-19, pensioni, lavoro dipendente, Rdc e Pdc.
La domanda si presenta all'Inps, a partire da oggi (15 settembre) fino al termine perentorio del 15 ottobre, attraverso i seguenti canali:
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