Tributi locali, stop al cumulo giuridico
Tributi locali, stop al cumulo giuridico
Dal 1° settembre scatta la sommatoria delle singole sanzioni. I chiarimenti in una nota di lettura Ifel sul dlgs attuativo della delega sulla riforma fiscale

di di Matteo Barbero 04/09/2024 02:00

Dal 1° settembre stop al cumulo giuridico per le violazioni relative ai tributi comunali.

È uno dei chiarimenti contenuti nella nota di lettura che l’Ifel ha dedicato alle novità del dlgs 87/2024 recante modifiche al sistema sanzionatorio tributario, in attuazione dell’art. 20 della l 111/2023 (la delega di riforma fiscale voluta dal viceministro all’economia Maurizio Leo).

La riforma

La nuova riforma, pensata come le precedenti, essenzialmente per i tributi erariali, si applica in realtà anche a quelli locali, creando talora dei cortocircuiti, anche intervenendo su criticità preesistenti.

È il caso, come detto, della disciplina del cumulo giuridico, ossia del regime giuridico agevolativo applicabile ai casi di violazioni multiple della stessa disposizione, al fine di evitare l’applicazione della sommatoria delle singole sanzioni previste per ciascuna violazione commessa dal contribuente.

Il dlgs 87 modifica sostanzialmente la normativa in materia, rendendola di fatto inapplicabile ai prelievi dei comuni a decorrere dal 1° settembre 2024 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni).

I chiarimenti dell’Ifel

Come ricorda Ifel, l’applicazione del cumulo giuridico ai tributi comunali è stato oggetto di difficoltà interpretative, sebbene la Corte di cassazione lo abbia ritenuto sempre applicabile, e da ultimo anche con riferimento agli omessi versamenti, oggi espressamente esclusi.

L’incertezza normativa ha generato una situazione eterogenea, che vede la maggior parte dei comuni restii all’applicazione del cumulo, qualsiasi sia la violazione commessa.

La riforma sostanzialmente cancella il cumulo dal mondo della fiscalità locale, abrogando il comma 5 del citato art. 12. Per effetto di tale modifica, si è sempre in presenza di una singola violazione, o di versamento o di dichiarazione, che rimane confinata all’interno di ogni singolo ed autonomo anno d’imposta.

In tal senso, con riferimento al concetto di “violazioni della stessa indole” contenuto nel comma 5, si era espresso anche il Ministero delle finanze, con la circolare n. 138/2000, che ora di fatto viene trasformata in legge.

Un altro punto dolente della riforma riguarda la disapplicazione delle sanzioni per adeguamento ai documenti di prassi dell’amministrazione finanziaria.

Il dlgs 87 interviene sull’art. 6 del dlgs 427/1997 introducendo un nuovo comma 5-ter. Secondo Ifel, la norma appare peggiorativa per il contribuente, in quanto in precedenza l’obiettiva incertezza poteva determinare in automatico la disapplicazione delle sanzioni, non essendo subordinata ad alcun adempimento, oggi invece previsto, come la presentazione della dichiarazione tardiva.

La norma, secondo la nota, non risulta applicabile ai tributi comunali, ma pone comunque qualche dubbio, a livello sistemico, derivante dalla circostanza che nell’ambito dei tributi comunali il Dipartimento delle finanze interviene con circolari e risoluzioni ministeriali che sebbene non vincolanti, per giurisprudenza consolidata, né per il contribuente né per il comune, possono comunque ingenerare un affidamento.

In proposito, Ifel ritiene possibile per gli enti valorizzare tale elemento sotto forma di esimente, mediante specifica norma regolamentare. Sul punto, la nota ricorda che l’art. 13, comma 2, del prototipo di regolamento per l’applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente predisposto da Ifel, prevede che “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale o dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale”. Si tratta di previsione più favorevole per il contribuente, non richiedendosi alcuna dichiarazione integrativa.

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