Titolari effettivi: traguardo ancora lontano. Anche se sono in crescita le comunicazioni dei dati e delle informazioni al neo istituito registro delle Camere di commercio: sono state superate le 450 mila pratiche. Il dato è contenuto in un report diffuso ieri da Unioncamere e risulta aggiornato al 28 novembre scorso. Nel documento si evidenzia il fatto che il numero delle pratiche trasmesse giornalmente al Registro dei titolari effettivi abbia avuto una decisa impennata nel corso dell'ultima settimana, attestandosi a più di ventimila pratiche quotidiane. Ciononostante la stessa Unioncamere ipotizza, a fronte di una stima di un almeno un milione di società ed enti interessati, che meno del sessanta per cento delle società avranno completato l'adempimento entro l'11 dicembre 2023.
Da segnalare che proprio ieri alla Camera dei deputati è stata sottoposta un'interrogazione, a firma dell'onorevole Giulio Centemero, indirizzata al Ministro dell'economia e delle finanze, al ministro delle imprese e del made in Italy e al Ministro della giustizia, al fine di vedere chiariti meglio i termini dell'adempimento comunicativo del titolare effettivo relativamente agli istituti giuridici affini al trust di cui all'articolo 22 comma 5-bis, decreto legislativo n. 231 del 2007. A parere dell'interrogante, da tale disposizione sarebbe desumibile la non assimilabilità ai trust diretti e agli istituti a essi affini dei contratti e rapporti di mandato fiduciario oggetto dell'attività delle società fiduciarie e di revisione di cui alla legge n. 1966 del 1939, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e della comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva; in particolare, l'iscrizione dei trust nel registro delle imprese può riguardare solo quelle ipotesi in cui un'attività determini il trasferimento dal fiduciante al fiduciario non della sola legittimazione all'esercizio dei poteri di amministrazione, bensì anche della titolarità effettiva dei beni affidati in amministrazione; soltanto, quindi, i negozi fiduciari che giuridicamente ed economicamente determinano il riconoscimento di una proprietà, anche temporanea, al fiduciario possono ritenersi affini all'istituto del trust; il mandato fiduciario si caratterizza, invece, esclusivamente per il riconoscimento alla fiduciaria della legittimazione a esercitare secondo le regole del mandato per conto o, anche, in nome e per conto del fiduciante i poteri di amministrazione, conferiti di volta in volta dal fiduciante sulla base di istruzioni specifiche, a differenza di quanto previsto per il trust.
Alla luce di incertezze applicative ancora esistenti sull'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese e sulla comunicazione dei dati relativi alla titolarità effettiva da parte delle società fiduciarie, l'interrogazione chiede ai ministeri destinatari di chiarire espressamente la non applicazione di tali obblighi anche al mandato fiduciario. L'iniziativa parlamentare si aggiunge ai ricorsi al Tar Lazio fatti da diverse fiduciarie e trust e dalle rispettive associazioni di categoria, tra cui UN.A.FI, neo nato sindacato trustee e affidatari professionali.