Studi associati distinti dai soci
Studi associati distinti dai soci
L’associazione non riscuote per conto della persona fisica. Così un’ordinanza della Corte di cassazione sull’attività di sindaco svolta dal professionista

di di Dario Ferrara 13/09/2024 02:00

Lo studio associato non riscuote per conto del socio. L’associazione professionale, infatti, non è creditrice della società sul compenso per l’attività di sindaco svolta da uno dei suoi professionisti in favore della compagine. E ciò perché l’attività di “controllore” di una società di capitale può essere svolta soltanto da una persona fisica: la prestazione, dunque, ha natura personale e la società che conferisce l’incarico è debitrice del solo professionista. Non conta che per statuto quest’ultimo sia tenuto a conferire la sua opera all’associazione professionale: l’obbligo non è opponibile alla debitrice e dunque il promissario non diventa per ciò solo creditore della società. Lo studio associato, insomma, può andare a riscuotere solo se dimostra che ha il potere di agire in giudizio in nome e per conto dei soci. Così la Corte di cassazione civile, sez. prima, nell’ordinanza n. 24375 del dell’11/09/2024.

Cessione o mandato

Lo studio associato resta definitivamente fuori dallo stato passivo della società in amministrazione straordinaria. E ciò benché il titolare dello studio abbia svolto per tre anni la funzione di componente del collegio sindacale della srl. Fondata oltre che tempestiva risulta l’eccezione proposta dal commissario straordinario nella comparsa di costituzione del giudizio di opposizione: lo studio non è legittimato a insinuarsi al passivo perché il credito sorge da un incarico di natura personale, ex articolo 2232 Cc, mentre l’associazione professionale non dimostra di essere cessionaria o conferitaria oppure mandataria dei soci, il tutto sulla base dello statuto.

Promessa irrilevante

Non c’è dubbio che lo studio associato, come la società fra professionisti, si possa porre come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici. E essere titolare del diritto al pagamento del compenso per gli incarichi professionali conferiti agli associati o ai soci. Ma deve dimostrare in giudizio l’attribuzione del diritto a riscuotere il compenso per l’incarico conferito alla persona fisica. Non conta, nella specie, lo statuto dello studio: chi, come il sindaco, promette di versare al promissario, cioè lo studio associato, quanto dovuto dal proprio debitore, la società committente, non rende il promissario di per sé creditore diretto della compagine.

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