Sostenibilità a bilancio. Le quotate dovranno rendicontare il loro impatto
Sostenibilità a bilancio. Le quotate dovranno rendicontare il loro impatto
Il Consiglio dei ministri approva il dlgs che attua le direttive Ue in materia per le società. Non sfuggono le pmi. In chiaro l’influenza su patrimonio e andamento aziendale

di di Bruno Pagamici 31/08/2024 02:00

Le crescenti responsabilità in tema di sostenibilità avranno riflessi sempre maggiori sulle strategie e sulla governance aziendale, nell’ottica di rendere l’impresa più trasparente e permettere una migliore valutazione delle sue potenzialità da parte del mondo della finanza, degli investitori, delle istituzioni e dei consumatori. In particolare, sarà la “rendicontazione societaria di sostenibilità” il documento che imprese quotate di piccole, medie e grandi dimensioni dovranno includere in un’apposita sezione della relazione sulla gestione allegata al bilancio d’esercizio. Il documento dovrà contenere le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché alla comprensione del modo in cui tali questioni influiscono (o influiranno) sull'andamento aziendale, sui suoi risultati nonché sulla sua situazione economico-patrimoniale.

È quanto si legge nel testo del decreto legislativo approvato ieri in via definitiva dal Consiglio dei ministri che recepisce le disposizioni attuative della direttiva 2022/2464/Ue (di modifica del reg. 537/2014/Ue, della direttiva 2004/109/Ce, della direttiva 2006/43/Ce e della direttiva 2013/34/Ue) per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

Oltre agli organi amministrativi, la rendicontazione societaria di sostenibilità estende le responsabilità per quanto riguarda le competenze e le capacità in relazione allo svolgimento del proprio ruolo professionale anche all’organo controllo (sanzioni previste in caso di violazioni fino a 125.000 euro).

Ambito di applicazione

Il decreto si applicherà alle società quotate costituite nella forma della spa, srl, sapa, nonché alle snc e sas che abbiano quali soci società di capitali.

Non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto le micro-imprese, anche qualora queste abbiano valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati.

Il decreto si applica invece indipendentemente dalla loro forma giuridica alle imprese di assicurazione e agli enti creditizi. (di cui all'art. 4, par. 1, p. 1, reg. Ue n. 575/2013).

Rendicontazione di sostenibilità

La rendicontazione individuale (o di gruppo redatta dalla società madre), deve includere:

A) una breve descrizione del modello e della strategia aziendale che indichi:

1) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell’impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;

2) le opportunità per l'impresa connesse alla sostenibilità;

3) i piani dell'impresa anche finanziari e di investimento atti a garantire che la strategia aziendale sia compatibile con la transizione verso un'economia sostenibile;

4) il modo in cui il modello aziendale tiene conto delle istanze dei portatori di interesse;

5) le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

B) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa (es. riduzione emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il 2050) e una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi;

C) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo;

D) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità;

E) una descrizione:

1) delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

2) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore;

3) di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali;

F) una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità.

Per gli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2028 le pmi quotate possono omettere, indicandone brevemente le motivazioni nella relazione sulla gestione, di fornire le informazioni di cui sopra.

Revisori

Il revisore legale della rendicontazione di sostenibilità (che può essere lo stesso incaricato della revisione del bilancio) esprime le proprie conclusioni circa la conformità del documento alle norme del decreto ed è sanzionabile in caso di violazioni.

Per i due anni successivi all’entrata in vigore del decreto le sanzioni amministrative di cui all’art. 26-quater del d.lgs. 39/2010, n. 39 non possono eccedere per le società di revisione euro 125.000 e per i revisori euro 50.000.

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