Sequestro preventivo no limits
Sequestro preventivo no limits
L’accordo per pagare le tasse a rate non ferma la misura. Così una sentenza della Corte di cassazione penale sul decreto bollette e il vincolo cautelare 

di di Dario Ferrara 19/07/2024 02:00

Il dl bollette non evita il sequestro preventivo. La misura cautelare reale disposta sul presunto profitto dei reati tributari resta in piedi anche se l’indagato ha raggiunto con il fisco l’accordo per il pagamento rateale del debito; accordo che grazie all’articolo 23 del decreto legge 30.03.2023, n. 34 costituisce una causa di non punibilità: il pagamento della prima tranche, infatti, sospende il «processo di merito», ma nulla prevede la norma del decreto bollette in tema di vincolo cautelare. Fino a che l’intero debito verso il fisco non risulta soddisfatto, il reato di omesso versamento di ritenute certificate resta ancora configurabile. E dunque l’ammissione alla procedura non impedisce di mantenere il vincolo cautelare già disposto sul profitto del reato, al netto dei ratei già versati. Così la Corte di cassazione penale, sez. terza, nella sentenza n. 28709 del 17/07/2024.

Definizione agevolata

Diventa definitivo il sequestro finalizzato alla confisca di quasi 520 mila euro disposto a carico del legale rappresentante della spa indagato fra l’altro per omesso versamento delle ritenute certificate. Per i reati di omesso versamento Iva, di ritenute e di indebita compensazione il dl bollette prevede una causa di non punibilità che deriva dall’integrale versamento degli importi previsti da una delle definizioni agevolate indicate dalla legge 29/12/2022 n. 197, la manovra economica 2023: il pagamento delle rate deve terminare prima della sentenza d’appello. Il contribuente comunica all’autorità giudiziaria il pagamento della prima tranche e alle Entrate la pendenza del processo penale, che resta sospeso fino a quando l’Agenzia non dà atto della completa definizione, facendo scattare la causa non punibilità; quest’ultima opera soltanto rispetto alle dichiarazioni in corso in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

Promessa e vincolo

Fino a quando non termina il piano di rateizzazione con la soddisfazione totale del debito verso l’erario il reato di omesse ritenute certificate resta configurabile: la previsione di una causa sopravvenuta di non punibilità del fatto lascia immutata l’illiceità della condotta. E dunque si applica l’articolo 12 bis del decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74. È vero: la confisca dei beni costituenti che costituiscono profitto del reato non opera per la parte che il contribuente s’impegna a versare all’erario,m anche in presenza di sequestro, e in caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta. Ma la circostanza non preclude di disporre il sequestro finalizzato all’ablazione rispetto agli importi non ancora corrisposti: la funzione del vincolo cautelare è garantire l’effetto dell’eventuale confisca se il versamento promesso non viene effettuato.

Formulazione singolare

È d’altronde «assai singolare» oltre che «atecnica», osservano i giudici di legittimità, la formulazione del decreto bollette che prevede una causa di sospensione del «processo di merito» senza escludere la possibilità di conservare le misure già disposte.

Riproduzione riservata