Riforma fiscale, reati tributari nel dimenticatoio
Riforma fiscale, reati tributari nel dimenticatoio
Corte di cassazione: efficacia di giudicato delle sentenze, norma retroattiva e dunque l’assoluzione definitiva fa cadere anche l’accertamento 

di di Dario Ferrara  04/09/2024 02:00

L’assoluzione definitiva dal reato tributario fa cadere, a processo in corso, l’accertamento del fisco emesso sugli stessi fatti. E ciò anche se la sentenza liberatoria per il contribuente-imputato è divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 14/06/2024, n. 87: si applica retroattivamente, dunque, la norma che ha riconosciuto efficacia di giudicato alle sentenze penali nel processo tributario e nel giudizio di Cassazione, a patto che l’assoluzione sia pronunciata all’esito del dibattimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso. La sentenza penale definitiva può essere depositata anche nel giudizio di legittimità fino a quindici giorni prima dell’udienza o della camera di consiglio. Così la Corte di cassazione, sez. tributaria, nell’ordinanza n. 23570 del 03/09/2024.

Operazioni inesistenti

Si salva per il rotto della cuffia, il contribuente: dopo la camera di consiglio in origine fissata per il 20 giugno scorso, è entrato in vigore il giorno 29 il provvedimento attuativo dell’articolo 20 della legge delega 09.08.2023, n. 111, per la revisione del sistema delle sanzioni tributarie; nella successiva adunanza fissata per il 15 luglio i giudici di legittimità prendono atto della novità normativa e decidono nel merito accogliendo l’originaria domanda proposta contro gli avvisi di accertamento per la ripresa di Irpef e Iva. Il procedimento penale si apre con un’indagine della Finanza sul titolare di una ditta individuale, accusato di aver emesso un certo numero di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di tre operatori commerciali, fra i quali il contribuente oggi vittorioso in Cassazione: in base al verbale della polizia tributaria l’Agenzia delle entrate deduce nell’accertamento che, grazie alla fatture false della ditta individuale, il contribuente avrebbe simulato forniture di servizi e manodopera per abbattere la base imponibile dei redditi dichiarati e detrarre indebitamente l’Iva (il tutto per quattro annualità).

Cosa giudicata

Nel frattempo, però, il contribuente risulta assolto all’esito del dibattimento perché il fatto non sussiste dai capi d’imputazione fondati sugli stessi fatti oggetto del giudizio tributario: con la memoria difensiva la parte deposita in modo rituale e tempestivo la sentenza liberatoria del Tribunale, munita dell’attestato di passaggio in giudicato; segno, questo, che la procura della Repubblica non ha impugnato l’assoluzione; quest’ultima deve essere piena, dunque pronunciata con una delle formule di “merito” previste dal codice di procedura penale, affinché possa avere effetto nel processo tributario. Insomma: se i fatti non sussistono ai fini del reato, non valgono neppure a favore del fisco che li ha posti alla base della ripresa erariale nella lite con il contribuente; la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato in ogni stato e grado del giudizio tributario. Le spese di tutti i gradi del giudizio sono compensati per la «portata dirimente» della novità normativa.

Riproduzione riservata