Dal primo gennaio 2024 la garanzia del Fondo pmi viene innalzata fino all'80% per agevolare sia l'accesso ai finanziamenti bancari per gli investimenti, sia le pmi in fase di start up, sia le operazioni a «importo ridotto» fino a 40mila euro. Inoltre, l'operatività del Fondo viene estesa (seppure con percentuali di copertura meno elevate) anche alle imprese con numero di dipendenti non inferiore a 250 (small Mid cap), alle operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio e agli enti del Terzo settore (per operazioni fino a 60mila euro) attraverso l'istituzione di una speciale sezione presso il ministero del lavoro. Per contro, verranno escluse dalle garanzie i soggetti (imprese e professionisti) rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo, contrariamente a quanto avvenuto nel corso della crisi dovuta alla pandemia e al conflitto russo-ucraino. E verrà ridotto da due mln a 500 mila euro l'importo minimo dei bond che possono essere inclusi nei portafogli garantibili. La copertura massima del Fondo per tutto il 2024 per singola impresa verrà mantenuta per un importo pari a cinque mln. È quanto si legge negli emendamenti al Collegato fiscale (dl n. 145/2023), depositati in commissione bilancio al senato che, nello specifico, persegue un duplice obiettivo: delineare il ritorno verso la disciplina operativa del Fondo «pre-Covid»; semplificare l'articolazione delle coperture del Fondo ante-emergenza Covid.
Parte degli emendamenti approvati hanno, inoltre, riguardato interventi a favore delle imprese del Centro Italia colpite dall'alluvione del maggio 2023: i ristori per 300 mln di euro destinati dal Fondo Simest alle imprese alluvionate sono stati estesi anche alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri ma appartenenti ad una filiera produttiva a vocazione esportatrice; inoltre, nessuna garanzia verrà richiesta alle imprese danneggiate dall'alluvione che entro il 31/12/2024 presenteranno domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394/81.
La garanzia è concessa, con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo, fino alla misura massima del 55% per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità riferite a soggetti che rispettino i requisiti dimensionali di "micro, piccola e media impresa" rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione del Fondo, Tale misura massima è innalzata al 60% per le operazioni finanziarie riferite a pmi rientranti nelle fasce 3 e 4. La misura massima è altresì innalzata all'80% nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a pmi costituite o che abbiano iniziato la propria attività da non oltre 3 anni dalla richiesta della garanzia. In favore delle microimprese la garanzia del Fondo verrà concessa a titolo gratuito. Per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali la misura massima è pari al 50%
Operazioni minori. Per operazioni finanziarie di importo fimo a euro 40.000 (tetto innalzato rispetto agli attuali 25.000 euro) comprese le operazioni di microcredito di stesso importo, ovvero fino a 80mila euro nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione, la garanzia del Fondo viene rilasciata nella misura massima dell'80%.
La garanzia potrà essere concessa in favore di imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, oltre che su portafogli di finanziamenti anche in relazione a singole operazioni finanziarie (esclusi gli investimenti nel capitale di rischio). In favore di tali imprese la garanzia verrà riconosciuta fino al 30% per le operazioni finanziarie relative a esigenze di liquidità. La percentuale è innalzata al 40% nel caso di operazioni aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento e nel caso di operazioni riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato l'attività da non più di 3 anni dalla richiesta della garanzia.
Commissione mancato perfezionamento. Sarà dovuta a ciascun richiedente solo se la percentuale annua delle operazioni garantite e non perfezionate superi il 5% rispetto al numero delle operazioni nel corso dello stesso anno.