Pignoramento con nuove regole. In caso di espropriazione presso terzi, non sarà più sufficiente procedere con l'iscrizione a ruolo entro il trentesimo giorno dalla restituzione degli atti da parte dell'ufficiale giudiziario. Il creditore deve invece notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento, indicando il numero della procedura, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto (e non entro quella eventualmente successiva fissata dal giudice dell'esecuzione). Entrambi gli adempimenti sono prescritti a pena d'inefficacia del procedimento. E se il pignoramento risulta eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti di coloro rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. Laddove la notifica non viene eseguita, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.
Entra oggi in vigore la prima tranche della riforma del processo civile. Si tratta di una serie di norme, soprattutto in tema di diritti delle persone e delle famiglie, che risultano applicabili ai procedimenti instaurati 180 giorni dopo l'entrata in vigore della legge 206/21(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 292/21), avvenuta il 24 dicembre scorso: sono le disposizioni di cui ai commi da 27 a 36 dell'unico articolo del provvedimento, che risultano escluse dalla delega al Governo. Cambia l'allontanamento del minore dalla famiglia: è disciplinato in modo dettagliato il procedimento successivo all'intervento della pubblica autorità, che coinvolge il pubblico ministero, il tribunale per i minorenni ed eventualmente la Corte d'appello. Cresce il numero dei casi, pena la nullità degli atti, in cui il giudice deve nominare il curatore speciale del minore, al quale possono essere attribuiti specifici poteri di rappresentanza sostanziale, ma che può anche essere revocato.
Penalità di mora. Via libera alle astreinte, le “spinte forzose”, nelle liti fra madre e padre sulle modalità di affidamento del figlio e comunque sull'esercizio della rispettiva responsabilità: il giudice, nel disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro, può individuare anche la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o inosservanza delle sue decisioni. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614 bis Cpc sulle misure di coercizione indiretta; norma, quest'ultima, secondo cui con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Condizioni modificabili. Si allargano, poi, le maglie della convenzione per la soluzione consensuale delle controversie in materia di separazione dei coniugi: nella negoziazione assistita rientrano anche l'assegno di mantenimento chiesto ai genitori dal figlio maggiorenne e non ancora indipendente dal punto di vista economico e gli alimenti dovuti ai sensi dell'articolo 433 Cc. La modalità di risoluzione stragiudiziale è estesa alle liti sui figli nati fuori dal matrimonio sia per l'affidamento dei minori sia per il mantenimento degli over 18 che non sono ancora autonomi. In tutti i casi è possibile la modifica delle condizioni e degli assegni già determinati. Altrettanto vale per la modifica degli alimenti ex articolo articolo 433 Cc già definiti.