Obbligo di pubblicazione sul proprio sito delle informazioni più rilevanti ai fini delle imposte sui redditi per le società di grandi dimensioni.
Questo è quanto emerge dal decreto legislativo 128/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 settembre che ha recepito la direttiva 2021/2101 UE.
In particolare, l’obbligo scatta per le società, che, in autonomia o come gruppo che, negli ultimi due esercizi, hanno conseguito ricavi superiori ai 750 milioni di euro a livello consolidato.
La norma interessa anche le società controllate da un’impresa capogruppo di un paese terzo e incluse nel perimetro di consolidamento, i cui ricavi su base consolidata, determinati sulla base della legislazione ad essa applicata, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l'importo di 750 milioni di euro.
In questo caso se la controllante non adempie all’obbligo di comunicazione la controllata residente deve fornire le informazioni in suo possesso e produrre una dichiarazione in cui comunica che la capogruppo non ha fornito le informazioni necessaria per adempiere in modo completo.
La norma, che entrerà in vigore il 29 settembre 2024, impone alle società interessate di rendere pubblicamente disponibili le informazioni fiscali e aziendali individuate dalla direttiva entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio di esercizio, a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio dopo il 22 giugno 2024. I dati dovranno essere disponibili per cinque anni consecutivi.
Il legislatore ha stabilito che la comunicazione, che dovrà essere gratuitamente accessibile, dovrà contenere: la descrizione della natura delle attività svolte dalle imprese; il numero di dipendenti; l'ammontare complessivo dei ricavi; comprensivi delle operazioni con parti correlate; l’importo degli utili prima del calcolo delle imposte e l’ammontare degli utili non distribuiti al termine dell’esercizio, espressi nella valuta utilizzata per la redazione del bilancio consolidato della società capogruppo.
Per i gruppi di imprese dovrà essere fornito l’elenco delle imprese che fanno parte del gruppo, con la distinzione tra quelle stabilite nell'Unione Europea e di quelle aventi sede nelle giurisdizioni fiscali non cooperative a fini fiscali. Inoltre, per ogni giurisdizione fiscale, dovranno essere forniti: l’imposta sul reddito maturata nel corso dell’esercizio, l'importo dell'imposta sul reddito versata secondo il principio di cassa e l’importo degli utili non distribuiti. Se nella stessa giurisdizione sono presenti più entità del gruppo le informazioni dovranno essere prodotte in aggregato.
E’ opportuno evidenziare che le informazioni potranno essere fornite secondo le modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017 per la rendicontazione Paese per Paese ai fini fiscali (Cbcr) introdotta dall’articolo 1, commi 145 e 146 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (stabilità 2016), secondo cui la controllante, capogruppo di un gruppo multinazionale residente nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 73 del Tuir, deve presentare all’Agenzia delle Entrate una rendicontazione Paese per Paese ai fini fiscali. Pertanto, tale opzione consentirà a molte società destinatarie della normativa di adempiere al nuovo obbligo pubblicando il report utilizzato per la comunicazione alle amministrazioni fiscali.
Oltre alla pubblicazione sul sito istituzione di tutte le società del gruppo, la comunicazione dovrà inoltre essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. In questo modo, i soggetti terzi interessati potranno estrarne i dati con i medesimi oneri previsti per l’estrazione del bilancio di esercizio.
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