Per gli atti fiscali il 30 aprile fa da spartiacque
Per gli atti fiscali il 30 aprile fa da spartiacque
Il dl Superbonus recepisce la decorrenza della riforma e concede 120 giorni, ma nessun contraddittorio preventivo con le nuove regole

di di Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi 28/03/2024 02:00

Nessuna applicazione del contraddittorio preventivo secondo il nuovo paradigma previsto dall’articolo 6 bis per gli atti e gli inviti al contraddittorio emessi prima del 30 aprile 2024: in queste ipotesi si applicheranno dunque le precedenti disposizioni di legge.

Se però l’atto riportava già l’indicazione della nuova disposizione di legge, si applica la decadenza prevista dall’articolo 6 bis della legge n. 212 del 2000, di 120 giorni.

È questa, in estrema sintesi, la disposizione normativa che, in linea di principio, ha la finalità di salvaguardare le notifiche di atti che gli uffici hanno emesso richiamando la norma in vigore dal 18 gennaio scorso. Di fatto, viene tradotto in norma il contenuto dell’atto di indirizzo del Ministero dell’economia il 29 febbraio 2024.

In concreto, la linea di demarcazione è fissata al 30 aprile 2024: per tutto quello che avviene prima si applicano le vecchie disposizioni e, per quello che accade dopo, opereranno le disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente come in vigore dal 18 gennaio 2024.

Una sorta di interregno all’interno del quale l’ulteriore complicazione è data, in relazione al periodo di imposta 2017, dalla applicabilità o meno della norma che proroga, secondo l’amministrazione finanziaria, i termini di decadenza ai fini dell’accertamento. Per tentare di comprendere l’evoluzione operativa delle diverse fattispecie è necessario ricordare che:

  • dal 18 gennaio 2024 è in vigore l’articolo 6 bis della legge n. 212 del 2000 norma con la quale si fissa il principio del contraddittorio preventivo obbligatorio sulla base di uno schema di atto notificato dall’agenzia delle entrate. Il dlgs 219 del 2023, non contiene nessuna decorrenza specifica delle nuove disposiizoni;
  • dal 22 febbraio 2024, è abrogato l’articolo 5 ter del dlgs 218 del 1997 norma che regolava (e di fatto continuerà a regolamentare sino al 29 aprile prossimo) la disciplina degli inviti al contraddittorio per i quali, a determinate condizioni, si applica la proroga dei termini di decadenza ai fini della notifica degli accertamenti. In questo caso, il dlgs 13 del 2024 fissa una decorrenza relativa alla procedura di accertamento per gli atti emessi a far data dal 30 aprile 2024 paventando, implicitamente, l’abrogazione dalla medesima data dell’articolo 5 ter. Fermo restando che, sulla base della “vecchia” disciplina, la ratio generale del dlgs 218 del 1997 prevedeva (e di fatto prevede) la possibilità generalizzata dell’invito al contraddittorio finalizzato all’adesione.

Alla luce del dipanarsi delle disposizioni normative, i comportamenti degli uffici sono stati i più disparati e rispetto a detti comportamenti, la norma approvata in consiglio dei ministri sembra voler recepire l’atto di indirizzo del Ministero dell’economia.

In concreto si verificava che:

Alcuni uffici, subito dopo l’entrata in vigore del nuovo articolo 6 bis, provvedevano a notificare un invito a comparire ai sensi del dlgs 218 del 1997 e riportante anche la nuova previsione normativa con lo schema d’atto. Comportamento, come detto, non condiviso dall’atto di indirizzo. Ora, la nuova norma di fatto “sana” tale comportamento in quanto si afferma che laddove prima dell’entrata in vigore del decreto legge approvato il 26 marzo, gli atti in questione restano validi in virtù del richiamo al dlgs 218 del 1997 ma con applicazione della decadenza prevista dal comma 3 dell’articolo 6 bis. Detto comma prevede, da un lato, la possibilità per il contribuente di produrre controdeduzioni con un termine non inferiore a 60 giorni dalla notifica (indicazione che non appare specificatamente richiamata dal decreto legge) e una specifica previsione per la decadenza nella notifica dell’atto.

La norma, prevede infatti che se la scadenza del termine previsto per il contraddittorio è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. Va detto però che, in questi casi, gli uffici richiamavano anche, in generale, la procedura di accertamento con adesione e la proroga di 120 giorni ai fini della notifica dell’atto finale. In concreto, quindi un mix di regole poco chiaro;

Altri uffici, invece, richiamavano nei propri atti semplicemente le disposizioni contenute nel dlgs 218 del 1997 con conseguente operatività della proroga dei termini per la notifica degli accertamenti contenuta nello stesso decreto.

Su questo articolato panorama, come detto, interviene il decreto legge che, molto operativamente, fa salvi i comportamenti già adottati delineando una data di riferimento tra il “vecchio” ed il “nuovo” che è quella del 30 aprile 2024. In realtà, al di là di questo poco appassionante affastellarsi di normative, il problema concreto che resta sul tappeto è quello della corretta identificazione del termine di decadenza degli atti impositivi per i periodi di imposta in scadenza, con particolare rilievo, evidentemente al 2017.

Sul punto, gli uffici hanno infatti continuato ad applicare la disposizione del dl 18 del 2020 in tema di sospensione per 85 giorni dei termini di accertamento, posizione che inizia ad essere sconfessata dalla giurisprudenza.

Posizione che, almeno da quanto si è potuto comprendere, la stessa agenzia delle entrate non “caldeggia” almeno per il futuro. Questo perché, evidentemente, la proroga ordinariamente prevista dall’articolo 6 bis dello statuto dovrà a servire, in via prudenziale, ad evitare di sommare altri 85 giorni ai 120 già previsti.

Per il passato, invece, si devono attendere ulteriori sviluppi giurisprudenziali che, auspicabilmente, confermino gli orientamenti che si vanno consolidando in tema di inapplicabilità della proroga prevista dalla normativa Covid.

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