Il morto non basta a far scattare d’obbligo la sospensione della patente; ci vuole anche la colpa grave del datore di lavoro, del suo delegato o del dirigente. Lo evidenzia il parere del consiglio di stato n. 01090/2024 sullo schema di decreto attuativo della patente a crediti nei cantieri, al via dal prossimo 1° ottobre, rilevando un certo arretramento del regime sanzionatorio rispetto al dettato normativo (art. 27 del dl n. 19/2024) che, invece, vede la sospensione sempre come una facoltà rimessa agli ispettori da utilizzare in presenza d’infortuni anche con conseguenze dell’inabilità e non solo della morte del lavoratore (peraltro anche senza colpa grave).
Sicurezza sul lavoro
Con il parere del Consiglio di stato può dirsi al completo l’opera “patente a crediti”, introdotta dall’art. 29 del dl n. 19/2024 convertito dalla legge n. 56/2024, al fine di rafforzare il contrasto del lavoro nero, nonché d’incrementare la sicurezza sul lavoro. La disciplina, definita «Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti» entrerà in vigore il 1° ottobre. Da tale data, imprese e lavoratori autonomi dovranno possedere il nuovo documento per poter lavorare nei cantieri edili, a eccezione di quanti effettuano forniture o prestazioni di natura intellettuale. In merito all’entrata in vigore, il parere del Consiglio di stato raccomanda di pubblicare il decreto in gazzetta ufficiale e di farlo entro il 30 settembre, perché solo così si potrà ritenere legittima l’entrata in vigore il 1° ottobre.
La sospensione della patente
Lo schema di decreto attuativo, che si compone di 10 articoli, disciplina, tra l’altro, due ipotesi di sospensione cautelare della patente a crediti: una obbligatoria, l’altra facoltativa. Lo stop è obbligatorio quando nei cantieri si verificano infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente, almeno a titolo di colpa grave. Lo stop è una possibilità decisa dall’ispettore, invece, nel caso di infortuni da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o un’irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile sempre al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente e pur sempre a titolo di colpa grave. Dunque, in ogni caso, obbligatorio o facoltativa che sia, lo stop può esserci solo e soltanto in presenza di «almeno colpa grave» del datore di lavoro, del suo delegato o del dirigente. Il Consiglio di stato fa notare che questa è una novità rispetto alla norma di delega (comma 8, art. 27 del dl n. 19/2024), la quale dispone piuttosto che l’Inl «può sospendere in via cautelare la patente» in qualunque caso d’infortunio, sia mortale sia d’inabilità del lavoratore, peraltro anche senza la «colpa grave» del trasgressore. In tal modo, dunque, risulta ristretta l’area discrezionale all’ispettorato. Si tratta di una scelta del decreto attuativo, al quale il legislatore ha demandato il compito di dettare la disciplina e di definire «i presupposti e il procedimento» per l’adozione dei relativi provvedimenti. La scelta di prevedere solo in caso di «colpa grave» l’irrogazione del provvedimento di stop può ritenersi compatibile, conclude il Consiglio di stato, a patto che non venga del tutto eliso il carattere discrezionale del provvedimento, per esempio, facendo salva la diversa motivata valutazione dell’Inl fondata sull’assoluta esclusione di rischi per la sicurezza dei lavoratori. Questo, chiosa il consiglio, «anche alla luce dell’elevato livello di violazione delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori che a tutt’oggi si registra nel nostro Paese, all’origine di un numero del tutto inaccettabile di vittime del lavoro».