Pagamenti lenti con ristori ampi
Pagamenti lenti con ristori ampi
Sentenza della Corte di giustizia europea sulle transazioni commerciali. Indennizzi a forfait anche per crediti bassi o per ritardi mini. Interessate anche le p.a.

di di Antonio Ciccia Messina  19/07/2024 02:00

Indennizzi forfettari dovuti dai debitori (compresi gli enti pubblici) lenti a pagare, anche se il credito è di importo basso o se il ritardo è di pochi giorni. È quanto deciso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Cgue), con la sentenza dell’11 luglio 2024, resa nella causa C-279/23, con la quale ha dato l’esatta interpretazione dell’articolo articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Previsioni normative

Questa disposizione stabilisce che gli stati dell’UE devono prevedere nei loro ordinamenti interni che, in caso di morosità nel pagamento di una transazione commerciale, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore inadempiente, come minimo, un importo forfettario di 40 euro. L’Italia ha recepito la direttiva 2011/7 con il decreto legislativo 192/2012, che ha modificato il precedente d. lgs. 231/2002. L’articolo 6 del d.lgs. 231/2002 (come novellato nel 2012) stabilisce che, in caso di ritardo nel pagamento, al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova di un danno maggiore.

Il dubbio affrontato dalla sentenza in commento è emerso in una causa tra un’impresa e un ente pubblico polacchi iniziata in seguito al ritardo di alcune decine di giorni nel pagamento di crediti ciascuno di importo inferiore ai 100 euro.

Il quesito

Il quesito posto dai giudici polacchi, investiti della controversia, alla Cgue, chiede se spetta il pagamento dell’importo forfettario, previsto dal citato articolo 6 della direttiva, quando il ritardo nel pagamento del debitore sia trascurabile o quando l’importo del credito sia basso.

La sentenza nota che nulla nel testo della direttiva 2011/7 indica che l’importo forfettario minimo previsto dall’articolo 6 non sia dovuto in caso di ritardo di pagamento trascurabile o a causa dell’esiguo importo del credito.

Afferma, quindi, la sentenza che, da un’interpretazione letterale e sistematica dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, risulta che l’importo forfettario minimo di 40 euro, previsto a titolo di risarcimento delle spese di recupero, è dovuto al creditore per tutti i pagamenti non eseguiti e dovuti a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, indipendentemente dall’importo del credito oggetto del ritardo di pagamento o dalla durata di tale ritardo.

Interessata anche l’Italia

La pronuncia aggiunge che una diversa soluzione porterebbe a coprire sperequazioni: concedere la possibilità di lucrare di un numero rilevante di pagamenti ritardati di basso importo significa avallare di fatto perdite complessive crescenti a carico del creditore, conseguenza questa che la direttiva vuole evitare.

Pertanto, i rimborsi forfettari non possono essere negati con la motivazione che la mora è di pochi giorni o che le somme dovute sono esigue.

La pronuncia della Cgue è applicabile anche all’Italia e previene orientamenti giurisprudenziali non in linea con l’esatta interpretazione della direttiva 2011/7.

Riproduzione riservata