Nuovo rincaro dei contributi per i datori di lavoro
Nuovo rincaro dei contributi per i datori di lavoro
Lo richiede l’Inps, ma a favore dei fondi di solidarietà bilaterali ai quali trasferisce, ora senza più eccezioni, la competenza in tema di cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, per i datori di lavoro del relativo settore di operatività

di di Daniele Cirioli 27/07/2022 07:43

In arrivo un nuovo rincaro dei contributi per i datori di lavoro. Lo richiede l'Inps, ma a favore dei fondi di solidarietà bilaterali ai quali trasferisce, ora senza più eccezioni, la competenza in tema di cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, per i datori di lavoro del relativo settore di operatività. Proprio per garantire le nuove prestazioni, l'Inps chiede ai fondi di «valutare un'eventuale rimodulazione della contribuzione». Lo spiega nel messaggio n. 2936/2022.

L'adeguamento dei fondi. La riforma degli ammortizzatori, in vigore dal 1° gennaio, ha assegnato, ai fondi di solidarietà costituiti al 31 dicembre 2021, il termine del 31 dicembre 2022 per adeguarsi alle novità. Il termine è posticipato al 30 giugno 2023 per i fondi costituitisi negli anni 2020 e 2021. L'Inps precisa che non vi sono fondi interessati al termine più lungo. Gli unici potevano essere i fondi servizi ambientali e attività professionali, ma, invece, risultano costituiti rispettivamente il 18 luglio 2018 e il 3 ottobre 2017 (vale la data dell'accordo). Pertanto, il termine di adeguamento è per tutti i fondi il 31 dicembre 2022.

Fondo artigianato (Fsba). In merito alla Cigs, la riforma ha previsto che dal 1° gennaio disciplina e contribuzione trovano applicazione ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti, non coperti dai fondi di solidarietà. La novità interessa, in particolare, le c.d. imprese artigiane dell'indotto rientranti nel Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato (Fsba). Dal 1° gennaio, spiega l'Inps, queste imprese non rientrano più nella Cigs e devono rivolgersi al fondo Fsba anche per le causali straordinarie. Per questo, l'Inps suggerisce al fondo, nell'ambito dell'adeguamento alle novità di riforma, di valutare anche un'eventuale rimodulazione della contribuzione.

Fuori dall'Inps. Riguardo alle tutele garantite dai fondi di solidarietà la riforma prevede, sempre da gennaio, la costituzione di fondi per i datori di lavoro che non rientrano nella Cigo, al fine di assicurare ai relativi lavoratori una tutela in costanza di lavoro in caso di riduzione o sospensione del lavoro per le causali ordinarie e straordinarie. La novità, precisa l'Inps, è pienamente operativa anche se manca l'adeguamento dei singoli fondi. Di conseguenza, aggiunge, i datori di lavoro operanti in settori tutelati dai fondi di solidarietà non rientrano più nel campo Cigo e Cigs e non sono più tenuti ad assolvere le relative contribuzioni. A tali datori di lavoro sono, invece, interamente applicabili le tutele dei fondi che, a tale fine, devono:

adeguare i propri decreti istitutivi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022;

garantire una tutela anche nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali straordinarie, valutando l'eventuale rimodulazione della relativa contribuzione.

Durata delle prestazioni. Infine, l'Inps ricorda che i fondi di solidarietà devono stabilire la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti Cigo e Cigs, a seconda della dimensione dell'impresa e della causale invocata, comunque nel rispetto delle durate massime complessive fissate dalla legge, ossia 24/36 mesi in un quinquennio. Entro fine anno, pertanto, i fondi già costituiti devono adeguarsi alla novità, garantendo periodi minimi di durata della prestazione secondo i termini indicati in tabella.