Per essere ammessi alle agevolazioni della Zes unica Mezzogiorno il costo complessivo dei progetti di investimento delle imprese beneficiarie non può essere inferiore a 200.000 euro. Ma tale limite va considerato al lordo dei costi non ammissibili, il che avvantaggia le imprese sul piano della capacità di spesa facilitando così l’accesso al relativo credito d’imposta.
È quanto prevede la misura incentivante istituita dall’articolo 16 del decreto legge n. 124/2023 e resa pienamente operativa dal provvedimento 11 giugno 2024 del direttore di Agenzia delle Entrate, che prevede anche una particolare modalità di inserimento degli immobili strumentali nella massa delle spese agevolabili (peraltro finanziabili anche se già utilizzati e quindi usati). Fino al 17 gennaio 2025 e fino al 14 marzo 2025 la normativa concede inoltre la possibilità alle imprese di presentare, rispettivamente, comunicazioni integrative (riguardanti la realizzazione degli investimenti) e rettificative (con cui notificare eventuali variazioni in diminuzione degli investimenti inizialmente programmati).
Progetti di investimento
Non sono ammissibili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo sia inferiore a 200.000, importo da intendersi al lordo dei costi non ammissibili per incrementare i margini di ammissibilità al beneficio a favore delle imprese.
Quanto al limite massimo dei 100 milioni di euro per progetto di investimento iniziale, sono agevolabili i costi sostenuti per:
• creazione di un nuovo stabilimento,
• ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente,
• diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti non fabbricati precedentemente. I costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi riutilizzati;
• cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo dei prodotti interessati dall’investimento nello stabilimento esistente.
Per le grandi imprese in Abruzzo, l’investimento è agevolabile se riferito ad una nuova attività economica, ossia alla creazione di un nuovo stabilimento oppure alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento.
Il bonus compete in relazione all’acquisto, anche in leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zes unica nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica (in tal caso non si applica il requisito della novità con riferimento agli immobili).
Agevolazione immobili
Il valore agevolato dei terreni e degli immobili strumentali non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato, ma non può neanche superare il valore degli impianti. Vale quindi una doppia condizione.
Ad esempio, nel caso di investimento complessivo di 1.400.000 (800.000 di immobile + 600.000 impianti) il valore massimo agevolato dell’immobile non ammonta a 700.000 (50% di 1.400.000) ma a 600.000 che è il valore degli impianti.
Comunicazioni integrative
Per l’utilizzo del credito d’imposta è possibile presentare una o più comunicazioni integrative fino al 17 gennaio 2025 per indicare:
• gli investimenti realizzati dopo l’invio della comunicazione ed entro il 15 novembre 2024;
• gli investimenti realizzati alla data di invio della comunicazione ed entro il 15 novembre 2024.
Comunicazioni rettificative
Se in fase consuntiva l’ammontare degli investimenti effettivamente realizzati è inferiore a quello comunicato, nel periodo dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione sono tenuti a trasmettere l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il credito d’imposta maturato ex post inferiore a quello “prenotato” all’Agenzia delle entrate.
Alla luce di queste “rettifiche” in diminuzione, con provvedimento direttoriale l’Agenzia rideterminerà in aumento il bonus spettante alle altre imprese che hanno ottenuto un credito d’imposta inferiore al 100% di quello richiesto.
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