Dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro costituiranno la struttura portante del nuovo albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza, sottoposto sotto l'egida del direttore generale degli affari interni del ministero della giustizia. Per l'iscrizione all'albo è previsto un costo di euro 150, mentre la cifra richiesta ogni anno per l'iscrizione agli iscritti sarà di 50 euro. Lo prevede l'atteso decreto dello stesso ministero della giustizia 3 marzo 2022 n. 75, in G.U. n. 143 del 21 giugno, in vigore dal prossimo 6 luglio .
La struttura dell'albo. L'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e da esso gestito, è tenuto con modalità informatiche ed è suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parte riservata (a cui potranno accedere solo i magistrati e i dirigenti delle cancellerie). L'iscrizione è richiesta ai soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza. L'albo è articolato in due sezioni:
a) sezione ordinaria;
b) sezione componenti degli Organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI), di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u), del Codice della crisi.
La disposizione lascia invero perplessi in relazione all'abrogazione dell'Ocri, ed alla sua sostituzione con l'istituto della composizione negoziata della crisi attraverso il d.l. 118/2021.
I soggetti che potranno iscriversi all'albo. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento nell'albo saranno iscritti i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionalità e di onorabilità di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice, che richiama il comma 1 dell'art. 358. E quindi gli iscritti:
a) agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
L'iscrizione all'albo è richiesta altresì agli esperti indipendenti che svolgono il ruolo di attentatore (art. 2 CCII)
La prima iscrizione. In base all'art. 356, comma 2° del Ccii, modificato dal D.Lgs. n. 147/2020, possono ottenere l'iscrizione all'albo ex art. 356 i soggetti di cui sopra che dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'art. 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni. Per gli iscritti agli ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto art. 4, comma 5, lettera b), è di 40 ore. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.
Il contributo. Per l'iscrizione all'albo, l'art. 8 prevede un contributo di euro centocinquanta. Per il mantenimento dell'albo e' posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di euro cinquanta. Il contributo e' dovuto dall'anno successivo a quello dell'iscrizione. Nel caso di omesso pagamento del contributo di cui al comma 2, il responsabile, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dall'albo . L'articolo 9 del decreto prevede le modalità tecniche attraverso le quali il contributo deve essere versato.
Vigilanza. L'autorità giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli ordini professionali interessati comunicano al responsabile (cioè al direttore generale degli affari interni del Ministero della giustizia, ovvero la persona da lui delegata) i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure.
Luciano De Angelis
Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi