La sola assenza della comunicazione preventiva di assunzione (la CO) non basta a far scattare la maxisanzione. Infatti, occorre pure che il lavoratore in nero sia o sia stato occupato, di fatto, come dipendente, ipotesi che l’ispettore deve provare con opportuna e accurata dimostrazione della presenza dei requisiti di subordinazione. A precisarlo ancora è l’ispettorato nazionale del lavoro nella nota n. 1556/2024 (si veda ItaliaOggi di ieri), che ha aggiornato il vademecum per l’applicazione della maxisanzione dopo la riforma del dl n. 19/2024, convertito con la legge n. 56/2024. L’Inl spiega, inoltre, che l’ispettore, tramite diffida obbligatoria, consente al datore di lavoro di regolarizzare i lavoratori in nero e così accedere al regime premiale, che consente il pagamento della maxisanzione in misura minima.
La maxisanzione
Sotto il profilo soggettivo, la maxisanzione colpisce i datori di lavoro privato, imprese e non (tra cui i professionisti), con esclusione del lavoro domestico. Sotto il profilo oggettivo, invece, la violazione punita dalla maxisanzione si perfeziona:
- con l’assenza della CO, che è obbligatoria da fare entro le ore 24 del giorno antecedente quello d'instaurazione del rapporto di lavoro;
- con il rapporto di lavoro in nero che deve presentare i requisiti tipici della subordinazione.
L’Inl sottolinea, inoltre, che la maxisanzione non trova automatica applicazione in caso di mancata CO, essendo comunque necessario verificare in concreto il requisito della subordinazione che va anche opportunamente e accuratamente dimostrato.
La diffida a regolarizzare
Al fine di promuovere la regolarizzazione dei rapporti in nero, è prevista l'applicazione della procedura premiale della diffida obbligatoria, secondo la quale, in caso di regolarizzazione del lavoratore in nero, è concesso il pagamento della sanzione in misura minima. L’Inl distingue tre ipotesi.
Lavoratori in forza in nero
Per poter ottemperare alla diffida, nel termine di 120 giorni dalla notifica del verbale, devono realizzarsi le seguenti condizioni:
a) la regolarizzazione dell’intero periodo prestato in nero, secondo le modalità accertate;
b) l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alternativamente con un contratto a tempo indeterminato, anche part – time con riduzione oraria non superiore al 50%, o con un contratto a tempo pieno e a termine di durata non inferiore a tre mesi;
c) il mantenimento in servizio di tali lavoratori per un periodo non inferiore a tre mesi, cioè non inferiore a 90 giorni di calendario. Il periodo va computato “al netto" del periodo già prestato in nero, che andrà comunque regolarizzato.
Lavoratori occupati dopo il nero
La diffida avrà a oggetto solo la regolarizzazione del periodo di lavoro in nero, con dimostrazione, nel termine di 45 giorni, di: rettifica dalla data di effettivo inizio del rapporto di lavoro; pagamento dei contributi e premi; pagamento delle sanzioni in misura minima.
Lavoratori in nero non più in forza
Anche in questo caso, come nel precedente, la diffida avrà a oggetto la regolarizzazione del periodo di lavoro in nero.