Marcia indietro sull’autotutela fiscale
Marcia indietro sull’autotutela fiscale
Le ipotesi in cui l’ufficio dovrà procedere all’annullamento in autotutela degli atti di imposizione previste nell’attuazione della delega fiscale sono meno di quelle oggi già vigenti nel nostro ordinamento

di di Andrea Bongi 29/11/2023 07:45

Autotutela in ambito tributario: al via una controriforma tutta a danno del contribuente. Le ipotesi sulla base delle quali l'ufficio dovrà procedere all'annullamento in autotutela degli atti di imposizione previste nello schema di decreto attuativo della delega fiscale, sono infatti minori rispetto a quelle già vigenti nel nostro ordinamento. Come se non bastasse, il nuovo articolo 10-quater della legge n.212/2000, riformato dal decreto legislativo sul nuovo statuto del contribuente approvato in attuazione della legge delega di riforma fiscale l. 111/2023 prevede il non annullamento d'ufficio degli atti illegittimi nelle ipotesi in cui siano decorsi almeno tre mesi dalla loro definitività per mancata impugnazione.

Le nuove disposizioni

In estrema sintesi le nuove disposizioni appaiono, in più punti, peggiorative rispetto a quanto espressamente previsto nel decreto del ministero dell'economia 11 febbraio 1997 n.37 che, in assenza di ulteriori novità, rischia di finire in secondo piano, almeno agli occhi dell'amministrazione finanziaria. Nessun passo avanti invece sull'impugnabilità del diniego di autotutela. Pur essendo espressamente previsto nella legge delega di riforma, di essa non vi è traccia nello schema di decreto attuativo all'esame della commissione finanze per il parere. Per quanto attiene alle ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione, il citato decreto ministeriale prevede maggiori fattispecie rispetto a quelle del nuovo articolo 10-quater dello statuto del contribuente.

Nello specifico le ipotesi non riprodotte nello schema di decreto sono: la doppia imposizione; la mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti dal contribuente; la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza e infine, la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati dall'ufficio. Si tratta di assenze pesanti relative a fattispecie che spesso sono oggetto di errori da parte dell'amministrazione finanziaria. A tale proposito si pensi, tanto per fare un esempio concreto, al mancato riconoscimento di importi versati dal contribuente attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.

Stesse considerazioni anche per le ipotesi, anch'esse molto frequenti, nelle quali gli uffici non riconoscono la spettanza di detrazioni d'imposta o di regimi agevolativi per i quali invece il contribuente ha realmente diritto. In tutte queste situazioni, la marcia indietro prevista dal decreto attuativo della riforma fiscale rischia di lasciare soli i contribuenti i quali, pur invocando le disposizioni più garantiste sul punto contenute nell'articolo 2 del decreto ministeriale del 1997, potrebbero non trovare disponibilità all'annullamento da parte dei funzionari dell'ufficio che si arroccheranno sul nuovo e più recente testo normativo di riforma.

Il decreto attuativo della riforma fiscale

Ma la disposizione normativa del 1997 appare più garantista nei confronti dei contribuenti anche nei casi di non obbligo di autotutela da parte degli uffici. Mentre il decreto attuativo della riforma fiscale prevede espressamente che l'amministrazione finanziaria non debba procedere all'annullamento d'ufficio degli atti che, pur essendo illegittimi, siano definitivi, perché decorsi almeno tre mesi dalla loro mancata impugnazione, una simile previsione è del tutto assente nel decreto ministeriale n.37/1997. In quest'ultimo si prevede infatti come unica fattispecie che legittima il non esercizio del potere di autotutela da parte dell'ufficio, la presenza di motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria. Difficile capire i motivi di questa vera e propria controriforma in relazione all'autotutela.