Sconto Irap discriminante e iniquo. L'eliminazione del pagamento dell'Irap a giugno è, solo apparentemente, un'azione agevolativa poiché, in realtà, rischia di rappresentare un'ingiustizia tributaria a forte rischio di incompatibilità Costituzionale.
Nonostante l'Irap sia da sempre la tassa più odiata dagli imprenditori (si veda, Confimi Industria, la confederazione delle Industrie manifatturiere private italiane), in una nota che simula calcoli, emergono paradossi e dubbi del nuovo articolo 24 del dl 34/2020 (più noto come decreto «Rilancio»).
La norma dispone che «non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019» e nemmeno «il versamento della prima rata dell'acconto (…) relativa al periodo di imposta successivo» e cioè il 2020.
Con la versione definitiva è stato precisato che tale versamento (cioè la suddetta prima rata di acconto) «è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo» per il 2020, mentre rimangono fermi gli acconti non versati ma dovuti per il 2019.
Messa in questi termini, conti alla mano, l'imposta risulterà pressoché dimezzata per chi ha raddoppiato il volume della produzione rispetto al 2018, ridotta di 2/3 per chi l'ha triplicato e così via.
Il tutto, peraltro, a prescindere da crolli di fatturato rilevabili nei mesi di marzo, aprile o maggio 2020 mentre chi, al contrario, ha mantenuto gli stessi volumi oppure ha avuto una contrazione rispetto al 2018, non solo non avrà alcuna riduzione ma dovrà pure tribolare per recuperare l'eventuale credito (originato dagli acconti versati con il metodo storico) a causa delle misure restrittive introdotte con l'ultima legge di bilancio.
La norma abbuona anche il primo acconto 2020 e, nella versione ufficiale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (19/5/2020 n. 128), viene precisato che detto importo non dovrà essere recuperato a giugno 2021.
Fin qui tutto chiaro, ma non è dato sapere come andrà calcolato l'importo di novembre. Il dubbio, infatti, è tecnico e richiede un chiarimento ufficiale, giacché per l'anno in corso la misura dell'acconto complessivamente dovuto (100 o 80% laddove volessimo considerare il metodo previsionale dell'articolo 20 del dl 23/2020) non è stata espressamente variata (comma 3, art. 30 del dl 466/97, art. 1 della legge 97/1977, comma 301, dell'art. 1 del dl 311/2004 e comma 18, dell'art. 11 del dl 76/2013).
Pur ammettendo, come parrebbe ragionevole, che a novembre sia dovuto solamente il 50% per i soggetti ISA (60% per gli altri) del 100% dell'imposta dovuta per il 2019 un ulteriore dubbio, che dovrà essere chiarito anche in sede interpretativa, riguarda la base di commisurazione: il dubbio è se la stessa andrà presa al netto (per esempio, 35.100) o al lordo (78.000) dello sconto di cui al novellato articolo 24 del dl 34/2020.
La domanda può sembrare banale, poiché a giugno l'acconto non va versato, ma si rende necessario saperlo per la determinazione dell'acconto di novembre e, inoltre, per comprendere quale sarà il beneficio (l'abbuono) si concretizzerà per l'anno 2020.
Un ulteriore aspetto che dovrà essere chiarito, anche in correlazione con altre misure a cui fanno ricorso gli operatori in questo periodo, è l'impatto concreto del comma 4 che afferma testualmente che le disposizioni in analisi si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Temporary framework della Comunicazione europea del 19/03/2020, e successive modifiche, per le misure temporanee di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19.
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