Arriva la «diffida amministrativa». Permetterà di regolarizzare a costo zero le mini violazioni, quelle punite cioè con una sanzione fino a 5mila euro. Infatti, l’ispettore che in sede di verifica accerti una violazione sanabile, compiuta la prima volta in un quinquennio, diffiderà il trasgressore alla regolarizzazione entro il termine di 20 giorni. In caso di ottemperanza, non sarà dovuta alcuna sanzione. La novità, operativa da venerdì (ossia per gli illeciti accertati a partire dal 2 agosto, anche se compiuti precedentemente) è introdotta dal dlgs n. 103/2024 pubblicato sulla G.u.n. 167/2024 e illustrata dall’Inl nella nota prot. n. 1357/2024, emessa ieri con il placet del ministero del lavoro. Il provvedimento, al fine della «semplificazione dei controlli sulle attività economiche», prevede diverse novità che incidono sull’attività di verifica dell’ispettorato, per le violazioni di alcune norme in materia di lavoro e legislazione sociale.
La nuova diffida
La nuova diffida (da non confondere con la «diffida accertativa», già operativa e disciplinata dall’art. 13 del dlgs n. 124/2004) è introdotta dall’art. 6 del dlgs n. 103/2024. Secondo l’Inl, è la misura che «più impatta sulle attività di controllo di competenza dell’Ispettorato». Per la sua applicazione sono previsti precisi presupposti che, precisa l’Inl, tutti devono essere ricorrenti. In caso contrario, cioè se la diffida amministrativa non trova applicazione, andranno seguite le «normali» procedure sanzionatorie, inclusa l’adozione della «diffida accertativa».
Presupposti per l’applicazione
La nuova diffida, spiega l’Inl, trova applicazione esclusivamente sulle violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, soggetta quindi alla legge n. 689/1981. Tale sanzione, inoltre, non deve essere superiore nell’importo massimo di 5.000 euro. Pertanto, non trova applicazione, per esempio, sulla maxisanzione per lavoro nero e sulle sanzioni in misura proporzionale, tra cui quelle sul collocamento obbligatorio. La violazione, ancora, deve essere stata accertata per la prima volta nell’arco di un quinquennio e deve essere materialmente sanabile. Pertanto, sono escluse tutte quelle violazioni per le quali l’interesse giuridico tutelato non è più recuperabile, come ad esempio la violazione sull’orario di lavoro (dlgs n. 66/2003).
Cause di esclusione
La nuova diffida non si applica alle violazioni di obblighi o di adempimenti che riguardano, fra l’altro, la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre, la condotta violata non deve essere espressione dell’adempimento a «vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dal diritto internazionale», sui quali è tutto il dlgs 103/2024 a non trovare applicazione. Pertanto, la nuova diffida non è applicabile, per esempio, ale violazioni degli obblighi di comunicazione al lavoratore delle informazioni (dlgs n. 152/1997). L’Inl precisa, inoltre, che la nuova diffida non dovrà ritenersi esclusa in presenza di un’espressa previsione normativa d’inapplicabilità dell’altra diffida, quella accertativa (art. 13 dlgs n. 124/2004). L’Inl si riserva di pubblicare una lista delle violazioni più ricorrenti da ritenere soggette alla procedura della nuova diffida.
Da venerdì prossimo
Il dlgs n. 103/2024 entrerà in vigore venerdì, 2 agosto. L’Inl precisa che tutte le previsioni e, in modo particolare, quelle dell’art. 6 relativa alla nuova diffida, si applicano con riferimento agli illeciti accertati da tale data, anche se riferiti a condotte poste in essere precedentemente, in quanto si tratta di disposizione di carattere procedurale.