La flat tax incrementale vola
La flat tax incrementale vola
Ricognizione di ItaliaOggi sulle scelte di pianificazione che arrivano negli studi: nel confronto con il concordato preventivo ha più appeal

di di Giuliano Mandolesi 13/07/2024 02:00

La flat tax incrementale surclassa il concordato preventivo biennale. Nel confronto tra i due strumenti agevolativi la tassa piatta del 15% applicabile sul maggior reddito conseguito nel 2023 rispetto a quello più elevato del triennio 2020-2022, che secondo una indagine effettuata da ItaliaOggi tra i commercialisti risulta essere utilizzata ed apprezzata dai contribuenti, a differenza del concordato è meccanismo più facile da applicare, non è costruito su un groviglio di cause di esclusione, decadenza e cessazione e soprattutto non vincola il fruitore ad adesioni biennali ed ad alcuna scommessa sul proprio reddito futuro.

Nella sostanza quindi per coloro che hanno la fortuna di rilevare nell’anno l’incremento del reddito, l’agevolazione è certa, immediatamente “liquidata” ed a basso rischio di errore.

La flat tax incrementale però esaurirà i propri effetti nel 2023 essendo disposizione relegata alla citata annualità (con per altro effetti neutralizzati sugli acconti) mentre il concordato preventivo biennale, salvo ulteriori modifiche normative e cambi di rotta improvvisi del legislatore, sarà strutturale nel nostro sistema fiscale.

L’incrementale nella dichiarazione per l’anno 2023. L’agevolazione in commento, disciplinata all’articolo 1 commi da 55 a 57 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023), è fruibile dai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, che possono applicare, come detto, solo per l’anno 2023, in luogo delle aliquote progressive Irpef, un'imposta sostitutiva calcolata con l'aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare. La determinazione dell’ammontare assoggettabile a flat tax incrementale ha trovato spazio nel quadro LM sezione II da riga 12 a 15 del modello redditi PF 2024 approvato lo scorso 28 febbraio con provvedimento n. 68687/2024 pubblicato dall’agenzia delle entrate.

Come indicato nelle istruzioni allegate al modello, nel rigo LM12 vanno esposti obbligatoriamente i redditi prodotti nelle tre annualità oggetto di confronto con il 2023, ovvero 2020-2021-2022, i cui importi devono essere già “ragguagliati” in caso di invio dell’attività nel corso del citato triennio. Nella circolare 18/E esplicativa del regime della tassa piatta incrementale, pubblicata lo scorso 28 giugno dall’agenzia entrate, è stato infatti specificato che al fine di individuare il maggior reddito del triennio da raffrontare con quello del 2023, per determinare poi l’incremento soggetto al beneficio, per i soggetti che abbiano iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2020 tale operazione deve essere fatta ragguagliando all’intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno e confrontando poi tale dato con il reddito dei restanti altri anni del triennio considerato.

Nel caso di svolgimento di attività d’impresa familiare o di azienda coniugale non gestita in forma societaria, l’agevolazione spetta esclusivamente sulla quota di reddito attribuita al titolare della stessa sebbene, ai fini della determinazione dell’incremento, venga considerato negli anni oggetto di raffronto, l’intero reddito prodotto dall’impresa.

L’agevolazione trova applicazione, come specificato, unicamente per l’anno 2023 senza effetti sugli acconti 2024 per cui nel rigo RN61 del modello redditi PF il reddito imponibile da indicare è quello calcolato senza considerare l’effetto dell’incrementale e di conseguenza, l’ammontare degli acconti nel rigo RN62 sarà anch’esso senza il “peso” della tassa piatta.

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