La Consulta promuove lo scudo erariale
La Consulta promuove lo scudo erariale
Per la Corte costituzionale la limitazione della responsabilità deve essere temporanea. E per questo lo scudo non potrà andare oltre il 31 dicembre 2024

di di Francesco Cerisano 17/07/2024 02:00

La Corte costituzionale salva lo scudo erariale. L’esclusione temporanea, fino al 31 dicembre 2024, della responsabilità amministrativa per colpa grave dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non è incostituzionale. Ma solo perché si tratta di una limitazione temporanea, prima originata dalla necessità di stimolare la ripresa dopo la pandemia da Covid 19 e poi dall’obbligo di rispettare le scadenze del Pnrr. A regime, quando a fine anno lo scudo sarà cessato, la responsabilità contabile non potrà essere limitata come avviene oggi ai soli casi di dolo. E necessiterà di una riforma complessiva.

È quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n.132/2024 depositata in cancelleria con cui sono state dichiarate in parte inammissibili e per la restante parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale della norma da cui tutto ha avuto inizio: l’art. 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) con cui in piena pandemia da Covid 19 il governo Conte bis istituì lo scudo erariale poi via via prorogato dai successivi governi Draghi e Meloni. A rivolgersi alla Consulta è stata la Corte dei conti Campania.

La Consulta ha ricordato che la disciplina della responsabilità amministrativa va inquadrata nella logica della ripartizione del rischio dell’attività tra l’apparato e l’agente pubblico, al fine di trovare un giusto punto di equilibrio.Per individuare quest’ultimo, il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, deve tenere conto di due esigenze fondamentali: da un lato “tenere ferma la funzione deterrente della responsabilità, al fine di scoraggiare i comportamenti dei funzionari che pregiudichino il buon andamento della p.a. e gli interessi degli amministrati; dall’altro, evitare che il rischio dell’attività amministrativa sia percepito dall’agente pubblico come talmente elevato da fungere da disincentivo all’azione, pregiudicando, anche in questo caso, il buon andamento”.

La Corte costituzionale ha chiarito che, a regime, non è immaginabile una disciplina normativa che limiti la responsabilità amministrativa alla sola ipotesi del dolo, con esclusione della colpa grave, perché in tal modo i comportamenti macroscopicamente negligenti non sarebbero scoraggiati e, pertanto, la funzione deterrente della responsabilità amministrativa ne sarebbe irrimediabilmente indebolita.

Tuttavia, ha precisato la Consulta, “una siffatta limitazione non potrebbe ritenersi irragionevole ove riguardi esclusivamente un numero circoscritto di agenti pubblici o specifiche attività amministrative, allorché esse presentino, per le loro caratteristiche intrinseche, un grado di rischio di danno talmente elevato da scoraggiare sistematicamente l’azione amministrativa”.

Nemmeno, ed è questo il caso di specie, tale limitazione può considerarsi irragionevole ove si radichi nella particolarità di uno specifico contesto e sia volta ad assicurare la maggiore efficacia dell’attività amministrativa.

La disposizione censurata, come detto, si giustificava in relazione all’emergenza pandemica da Covid 19 che aveva determinato la prolungata chiusura delle attività produttive, con danni enormi per l’economia nazionale e ricadute negative sulla coesione sociale. Per superare la grave crisi e rimettere in movimento il motore dell’economia, il legislatore, non irragionevolmente secondo la Corte, ha ritenuto indispensabile che l’amministrazione pubblica operasse senza remore.

Le successive proroghe, invece, sono connesse all’inderogabile esigenza di garantire l’attuazione del Pnrr. Insomma, secondo la Consulta, la disposizione censurata origina da un contesto eccezionale, ha natura temporanea ed ha comunque un oggetto delimitato. In vista dell’imminente scadenza dell’ultima proroga, i giudici delle leggi hanno sollecitato il legislatore al varo di una riforma complessiva.

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