L’adempimento collaborativo si potenzia
L’adempimento collaborativo si potenzia
Il decreto legislativo correttivo modifica il regime e prevede sanzioni azzerate per i periodi precedenti all’ammissione, scudo penale e accesso esteso all’intero perimetro di gruppo

di di Rosa Biancolli e Chiara Forino 18/07/2024 02:00

Adempimento collaborativo finalmente potenziato dal correttivo: sanzioni azzerate per i periodi precedenti all’ammissione al regime, scudo penale e accesso esteso all’intero perimetro di gruppo.

Il contenuto dello schema di decreto correttivo (atto n. 170 del Governo) è stato sostanzialmente confermato dalla Commissione Finanze della Camera, con la votazione favorevole resa nella giornata di ieri, accompagnata da limitate osservazioni.

Oltre alle novità in tema di adempimento collaborativo (o cooperative compliance), il provvedimento contiene disposizioni dedicate all’istituto del concordato preventivo e alle nuove regole per gli adempimenti tributari.

Focalizzandosi sulle novità per la cooperative compliance, il decreto correttivo mantiene l’impegno di potenziare l’istituto, procedendo a riscriverne alcune parti, rispetto a quanto in origine previsto dal decreto legislativo 221/2023, che ha in prima battuta attuato le disposizioni della legge delega 111/2023 per la riforma del sistema fiscale.  

In particolare, le disposizioni integrative e correttive in esame riguardano essenzialmente tre direttive.

In primo luogo, per la disciplina della certificazione del TCF, vengono precisamente definite: i) le ipotesi di infedeltà della certificazione; ii) la sanzione irrogabile ai certificatori, già prevista in caso di violazioni correlate al cd visto pesante; iii) la possibilità per l’Agenzia delle entrate di valutare l’infedeltà della certificazione ai fini dell’ammissione e permanenza delle imprese nel regime.

Tra le osservazioni della Commissione Finanze al testo, si segnala la previsione di una comunicazione dall’Agenzia delle entrate al Consiglio di appartenenza del professionista sanzionato, per le valutazioni di competenza.

In secondo luogo, il decreto amplia le modalità di accesso, rendendo ammissibili le istanze presentate da società appartenenti a un gruppo in senso civilistico, ex art. 2359, comma 1, del Codice civile e superando l’attuale disposizione relativa al consolidato nazionale ex art. 117 e seguenti del Tuir.  Da ultimo, gli effetti premiali conseguenti all’entrata nell’adempimento collaborativo comprendono una serie eterogenea di disposizioni, dal riconoscimento dell’azzeramento delle sanzioni anche per le fattispecie comunicate relative ai periodi d’imposta precedenti all’accesso – parificandole alle fattispecie comunicate in via preventiva – sino all’esclusione della rilevanza penale del fatto di reato per le fattispecie di infedeltà dichiarativa dipendenti da rischi fiscali comunicati preventivamente all’Agenzia delle entrate, in luogo della causa di non punibilità, prevista dal decreto 221/2023.

Con tale correzione viene quindi esclusa alla radice la rilevanza penale delle violazioni, costituendo uno scudo pieno per le fattispecie che vi rientrano.

Il correttivo sembra quindi attuare pienamente lo spirito della delega di riforma fiscale, anche se rimangono aspetti del decreto 221 che travalicano le intenzioni del legislatore delegato. Nello specifico, si pensi alla richiesta certificazione del sistema TCF “anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili”, un inedito rispetto alla delega, che ha destato non poche perplessità.

Si tratta di una previsione, non modificata, ma comunque analizzata nell’Audizione sul correttivo dal Cndcec. La sua introduzione comporta l’integrazione del TCF nel contesto del governo aziendale e di controllo interno e genera una complessa sovrapposizione delle funzioni tra il certificatore e gli organi deputati al controllo contabile, come i revisori. Posto che i contribuenti ammessi al regime dispongono già di presidi di controllo contabile evoluti, il Cndcec ritiene che il TCF debba essere certificato rispetto ai principi contabili solo in assenza di tali presidi di controllo, così di fatto confinando quest’ipotesi a casi di scuola. In conclusione, nonostante i buoni esiti del correttivo, rimangono ombre su taluni aspetti operativi del potenziato regime di adempimento collaborativo.

Da accogliersi con estremo favore il maggior termine proposto nelle osservazioni della Commissione Finanze per l’adozione e sottoscrizione del nuovo codice di condotta, rivolto alle società già ammesse al regime. Il termine inizialmente proposto, fissato in 120 giorni, aveva sollevato preoccupazioni, in quanto ritenuto insufficiente per il recepimento del codice presso gli organi amministrativi delle imprese di maggiori dimensioni.

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