Iva, il fisco sbaglia per troppa fretta
Iva, il fisco sbaglia per troppa fretta
I contribuenti stanno ricevendo dalle Entrate comunicazioni sulle liquidazioni periodiche IV trimestre 2023. Si tratta di lettere su anomalie Iva, che però dimenticano l’acconto pagato 

di di Fabrizio G. Poggiani  23/03/2024 02:00

La fretta di recuperare somme gioca un brutto scherzo alle Entrate. L’agenzia, infatti, riscontra e comunica la presenza di una anomalia sui versamenti Iva rilevabili dalle liquidazioni periodiche del quarto trimestre ma, in realtà, i versamenti sono corretti poiché non si tiene conto dell’acconto versato a dicembre e soltanto dei versamenti effettuati in data anteriore alla scadenza fissata.

Le lettere di compliance

I contribuenti, in questi giorni, stanno ricevendo alcune lettere di compliance dall’Agenzia delle entrate aventi a oggetto talune anomalie riscontrate nei versamenti del tributo, in relazione a quanto emerso dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche (Lipe) relativamente al quarto trimestre del 2023.

Preliminarmente, si ricorda che ai sensi dell'art. 21-bis del dl 78/2010, a decorrere dal 2017, i soggetti passivi Iva sono tenuti a comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni Iva periodiche effettuate, indipendentemente dal fatto che l'imposta sia liquidata su base mensile, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del dpr 100/98, o su base trimestrale, sia per opzione, ai sensi dell’art. 7 del dpr 542/1999, sia in base a specifiche disposizioni, ai sensi della lett. e), comma 1 dell’art. 73 e del comma 4 dell’art. 74 del dpr 633/1972 (decreto Iva).

Interessato l’ultimo trimestre

La comunicazione (più nota come "Lipe") deve essere presentata, a decorrere dal primo trimestre 2018, utilizzando il modello approvato con apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate (n. 62214/2018) che si compone del frontespizio e di un unico quadro (quadro “VP”).

Si ricorda, inoltre, visto che gli avvisi inviati ai contribuenti riguardano proprio l’ultimo trimestre, che la comunicazione in commento, e appunto relativa al quarto trimestre, può essere effettuata all'interno della dichiarazione Iva annuale che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio successivo a tale trimestre; la presentazione dei dati delle liquidazioni periodiche del quarto trimestre, nell'ambito della dichiarazione Iva annuale, avviene compilando il quadro “VP” del modello, che ha contenuto identico all'omonimo quadro della comunicazione periodica.

Mittente: direzione servizi fiscali

Fatta questa ampia premessa, alcuni contribuenti stanno ricevendo una comunicazione, a cura della direzione centrale servizi fiscali dell’Agenzia delle entrate, con la quale si informa il destinatario di aver “riscontrato una possibile anomalia nel versamento dell’Iva dovuta in base alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativa al IV trimestre 2023” e si comunica altresì che “in particolare, a fronte di un’imposta complessivamente dovuta pari a euro (…) (come indicata nei righi VP13 col. 2 e VP14 col. 1), per il medesimo periodo risultano effettuati versamenti con il modello F24 per € (…)”; il valore dell’imposta complessivamente dovuta risulta, naturalmente, superiore a quella versata con riferimento al medesimo periodo.

In calce alla comunicazione, che invita il contribuente a verificare e a regolarizzare avvalendosi dell’istituto del ravvedimento, di cui all’art. 13 del dlgs 472/1997, con applicazione delle sanzioni in misura ridotta, si fa presente l’identificativo della comunicazione periodica Iva e si evidenzia, nel caso di specie, che i versamenti eseguiti (quindi considerati) sono quelli effettuati fino al 4/3/2024.

Un esempio

Posto che, per esempio, se l’Iva indicata con la comunicazione del quarto trimestre e dovuta per il detto periodo è pari a euro 1.000 e il contribuente ha versato un acconto, determinato con il metodo storico, pari a euro 900, il saldo Iva dovuto e da versare è pari a euro 100 e non l’intera somma, come richiesta, pari a 1.000, quello che stupisce ancora di più è il fatto che l’agenzia indica in calce di aver tenuto conto dei versamenti fino a una certa data (nel caso pratico il 4/03/2024), non tenendo ulteriormente conto che il saldo, sempre pari a 100 e non a 1.000, doveva essere versato il 18/03/2024.

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