Infortunio mortale, stop ai lavori
Infortunio mortale, stop ai lavori
Pronto il decreto attuativo della patente a crediti. Se c’è colpa grave del datore di lavoro scatta la sospensione fino a un anno. Cinquanta punti in più a chi investe in sicurezza e formazione

di di Daniele Cirioli 24/07/2024 02:00

Patente sospesa se ci scappa il morto sul lavoro. Lo stop è obbligatorio, fino a un anno, se c’è la colpa grave del datore di lavoro, del suo delegato o del dirigente, rilevata nei primi verbali di accertamento dell’infortunio mortale. La stop è solo eventuale (decide l’ispettore), invece, nei casi d'infortunio con conseguenze d’inabilità o menomazioni per un lavoratore, imputabili al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente. A stabilirlo è il decreto attuativo della patente a crediti introdotta dall’articolo 29 del dl n. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024, illustrato ieri alle parti sociali dal ministro del lavoro Marina Calderone. Il decreto, inoltre, definisce il sistema di attribuzione dei crediti: ai 30 previsti al rilascio della patente, ne aggiunge altri 50 ai soggetti con investimenti in sicurezza e formazione, e altri 20, uno ogni biennio, qualora nei successivi 40 anni di attività non vengano operate decurtazioni.

Lavoro più sicuro. Due i fini della patente: rafforzare il contrasto del lavoro nero e incrementare la sicurezza sul lavoro. La disciplina, definita «Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti» entrerà in vigore il 1° ottobre. Da tale data, imprese e lavoratori autonomi dovranno possedere il nuovo documento per poter lavorare nei cantieri edili, fatta eccezione di quanti effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Come funziona la patente a crediti

La patente è rilasciata con punteggio di 30 crediti, anche se per operare ne bastano 15. I crediti vengono decurtati in seguito a provvedimenti definitivi (sentenza passata in giudicato o ordinanza ingiunzione definitiva), a carico di datori di lavoro, dirigenti e preposti di imprese e lavoratori autonomi, nei casi e per le misure indicate dal dl n. 19/2024 (29 violazioni con penalità da 1 a 20 crediti). In aggiunta ai 30 crediti base, il dm prevede l’attribuzione di altri:

- 30 crediti per storicità dell’azienda: fino a 10 all’atto del rilascio della patente in base alla data d’iscrizione alla Cciaa; altri 20, uno per ogni biennio, in assenza di decurtazione;

- 40 crediti ulteriori: fino a 30 per investimenti o formazione in sicurezza; fino a 10 per altre caratteristiche (forza lavoro, attività di consulenza, etc.).

Come si recuperano i crediti persi

La patente con punteggio sotto 15 crediti non consente di operare. In tal caso, è possibile il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salvo che non sia adottato un provvedimento di sospensione dell’attività.

In base al dm il recupero dei crediti sarà possibile fino a 15 subordinatamente al placet di una commissione composta da Inl e Inail, tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo, da parte dei responsabili di una delle violazioni che hanno comportato la decurtazione dei crediti sotto il minimo di 15, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere dove c’è stata la violazione.

La sospensione della patente a crediti

La bozza di dm prevede due ipotesi di sospensione cautelare della patente: una obbligatoria, l’altra facoltativa (l’art. 27, invece, prevede la sospensione come facoltà rimessa agli ispettori). Lo stop è obbligatorio quando nei cantieri si verificano infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente, almeno a titolo di colpa grave. A tal fine, stabilisce il dm, si tiene conto dei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze dell’infortunio, nell’esercizio delle loro funzioni.

Lo stop è una possibilità decisa dall’ispettore, invece, nel caso di infortuni da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o un’irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile sempre al datore di lavoro, al delegato o al dirigente a titolo di colpa grave. In entrambi le ipotesi di sospensione, l’Inl dovrà procedere alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza nel cantiere.

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