Controlli doganali più efficienti, tempi più rapidi per lo svincolo dei beni, certezza del diritto nei rapporti tra imprese e accertatori. Sono gli obiettivi della circolare dell'Agenzia delle dogane n. 23/D del 24/11/2023, firmata dal direttore Roberto Alesse, che ha introdotto nuove linee guida per i funzionari doganali, consentendo la messa a disposizione della merce, anche quando i controlli non sono ancora conclusi.
Molto importanti i chiarimenti sulle tempistiche dello svincolo, che definiscono la possibilità di lasciare la merce alla disponibilità dell'importatore, anche prima della conclusione della verifica.
La normativa doganale europea prevede che le autorità devono svincolare i beni, non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione sono state verificate oppure accettate senza verifica. Se il controllo non può essere ultimato entro un termine ragionevole e se la presenza delle merci non è più necessaria, occorre procedere allo svincolo (codice doganale dell'Unione europea, art. 194).
La circolare pone fine alla prassi di negare lo svincolo per le merci sottoposte ad accertamenti di natura tecnica o documentale. In questi casi, il mancato sdoganamento comporta un notevole costo economico per gli operatori, che devono sostenere spese ingenti per le soste maturate, oltre a dover rispondere del ritardo nelle consegne e delle eventuali penali previste dai contratti con i propri clienti.
Proprio al fine di ridurre i costi a carico degli operatori, la circolare ribadisce che l'Agenzia delle dogane può impedire lo svincolo esclusivamente nel caso in cui vi siano dubbi sull'applicabilità di divieti o restrizioni e si renda necessario attendere l'esito dei controlli (art. 245 Cdu).
Soltanto in tale circostanza è possibile sospendere lo svincolo, ma esclusivamente sulla base di fatti concretamente constatati dal funzionario addetto alla verifica e che possono riferirsi sia alla documentazione visionata che alla merce visitata. In assenza di una valida motivazione, il diniego dello svincolo può essere impugnato dall'operatore in quanto illegittimo, esponendo l'Agenzia a un contenzioso per il risarcimento dei danni.
La circolare precisa che lo svincolo dovrà essere corredato da una nota in cui l'importatore sarà reso edotto delle responsabilità, anche penali, connesse alla messa in commercio di un prodotto che potrebbe risultare non conforme, a seguito delle analisi condotte dal laboratorio delle Dogane.
Inoltre, anche nel caso in cui i beni non siano rilasciati, per evitare maggiori oneri a carico degli operatori, la Dogana può sospendere lo svincolo con contestuale affidamento della merce alla parte, utilizzando la procedura prevista per le bollette di cauzione (A20). È l'importatore a dover richiedere di utilizzare tale procedura, indicando il luogo in cui saranno conservati i prodotti e assumendosi la responsabilità di custodirli fino alla definizione dell'accertamento. Altro tema trattato dalla circolare riguarda i controlli doganali, i quali sono impostati in base a un sistema di analisi dei rischi, che in generale seleziona la merce da sottoporre a verifica e la tipologia della stessa.
A seconda del profilo di rischio rilevato, può essere sufficiente un riscontro soltanto documentale oppure si può rendere necessario lo stop allo svincolo e l'esecuzione di accertamenti fisici sui prodotti. La circolare stabilisce che la scelta dei controlli doganali non può essere lasciata alla discrezionalità di un singolo funzionario. Per elevare la tipologia dei controlli (da controllo documentale a controllo scanner e da quest'ultimo al controllo fisico) sarà necessaria la presenza di dubbi concreti, che giustifichino il passaggio a una forma di controllo più invasiva e, in aggiunta, l'autorizzazione da parte di un superiore gerarchico. Questa duplice condizione mira a limitare l'eccessiva discrezionalità dei funzionari e ad assicurare un'uniforme applicazione degli accertamenti.
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