La Corte costituzionale si è riunita oggi in camera di consiglio per discutere la questione sollevata dal Gip del Tribunale di Taranto su due norme del 2015 (più volte modificate), che hanno consentito la prosecuzione dell’attività dello stabilimento Ilva ed esonerato da responsabilità penale i soggetti che hanno dato e danno attuazione al piano di risanamento, in quanto non rispettose di vari principi costituzionali, tra cui, anzitutto, quelli relativi alla tutela della salute e dell’ambiente. In attesa del deposito dell’ordinanza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che al termine della discussione è stata decisa la restituzione degli atti al Gip, il quale, considerato che nel frattempo il legislatore è intervenuto due volte (dl n. 34 del 2019 e, successivamente, dl n.101 del 2019, in corso di conversione in legge), dovrà valutare se permangono la rilevanza delle questioni e i dubbi di legittimità costituzionale. Il gip di Taranto, l’8 febbraio scorso, aveva sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale delle norme che "hanno consentito e che stanno tuttora consentendo allo stabilimento Ilva di Taranto la prosecuzione dell’attività produttiva in costanza di sequestro penale, in forza delle quali «la società ILVA s.p.a. di Taranto e l’affittuario o acquirenti dei relativi stabilimenti sono immessi nel possesso dei beni dell’impresa e sono in ogni caso autorizzati … alla prosecuzione dell’attività produttiva dello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti», con termine ad oggi previsto sino al 23 agosto 2023, dellla speciale causa di non punibilità “prevista dall’art. 2, comma 6, d.l. 1/2015 secondo la quale ‘le condotte poste in essere in attuazione del piano di cui al periodo precedente [il Piano approvato con D.P.C.M. del 14 marzo 2014] non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. Nell’ordinanza di remissione il gip scriveva che “si tratta di norme che presentano evidenti profili di criticità e di incompatibilità con i valori costituzionali, ritenendosi pertanto doveroso sollevare questione di legittimità costituzionale". In sostanza, secondo il Gip, l’esenzione dalla responsabilità penale “di cui all’art. 2 comma 6 D. L. 1/2015, avrebbe fatto entrare in vigore “una vera e propria presunzione iuris et de iure di conformità e di legalità circa le azioni (ed omissioni) del Commissario p.t. e degli altri soggetti menzionati nel testo della norma impegnati ad attuare il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, trattandosi di condotte che, secondo l’insindacabile giudizio ex ante dell’Esecutivo (ratificato dal legislativo), costituirebbero l’adempimento delle “migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro”. In tale circostanza, "il rischio ambientale e tecnologico legato a tali attività viene inquadrato in via presuntiva nel cosiddetto rischio consentito, tant’è che "si è, non a torto, parlato di una vera e propria immunità penale" concessa ai predetti soggetti, riferita alle azioni attuative previste dall’A.I.A. per l’Ilva del 2014". Ad avviso del giudice, "il fatto che l’efficacia della disposizione sembra limitata solo a particolari categorie di soggetti, il commissario straordinario di ILVA, l’affittuario o acquirente dello stabilimento ed i soggetti da questi funzionalmente delegati , non appare decisivo per un diverso inquadramento della norma, poiché tali soggetti vengono deresponsabilizzati non perché la loro funzione in quanto tale è meritevole di tutela, ma perché, rivestendo ruolo apicale o agendo su delega dei ruoli apicali, vedrebbero a sé imputata l’attuazione del Piano e le scelte di gestione dello stabilimento. Osservazioni, quello del Gip Benedetto Roberto, rispedite al mittente dalla Consulta, che lo ha invitato a riconsiderare le sue osservazioni sulla base delle nuove disposizioni di legge.