Il contributo a fondo perduto può attendere. Prima di capire se il contribuente può o meno accedere alla misura prevista dall'articolo 25 del DL n.34 del 19 maggio 2020 è infatti necessario cimentarsi in un vero e proprio percorso ad ostacoli per superare, ad uno ad uno, i vari paletti previsti dalla citata disposizione normativa.
E comunque anche una volta preso atto che il contribuente è in possesso di tutti i requisiti richiesti, ed ha determinato l'entità del contributo a fondo perduto spettante, bisognerà di nuovo mettersi comodi ed attendere. Tutto ciò perché per richiedere il contributo bisogna compilare un apposito modello che, ovviamente, ancora non esiste. Sarà un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che dovrà confezionarlo su misura, aggiungendo magari qualche altro paletto o qualche altra informazione, sommandole a quelle già previste nel citato articolo 25.
In questo percorso sarà inoltre necessario dotarsi di un certo numero di documenti indispensabili sia per la verifica dei requisiti di accesso che per la determinazione del contributo spettante.
In internet circolano già alcuni fogli di calcolo (in formato excel) attraverso i quali è possibile verificare le condizioni di accesso e procedere al calcolo del contributo.
Tra le prime operazioni di compiere è opportuno verificare se il contribuente rientra fra i soggetti ammessi dall'articolo 25 al contributo a fondo perduto. Rispetto alle prime bozze del provvedimento, la versione finale del decreto contiene infatti una esclusione generalizzata per tutti i lavoratori dipendenti e per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato previdenza obbligatoria. Esclusione che ha ovviamente creato sconcerto nei professionisti ordinistici perché oltre che ingiustificata, appare anche lesiva dei principi costituzionali relativi alla parità di trattamento (articolo 3). Oltre alla verifica del requisito soggettivo è necessario anche controllare, da un punto di vista meramente oggettivo, di non aver superato il limite di 5 milioni di euro di ricavi o compensi nel periodo d'imposta precedente. I contribuenti che hanno superato tale soglia non hanno infatti possibilità di ottenere nessun contributo a fondo perduto sulla base di quanto previsto nel quinto comma del già citato articolo 25.
Per la verifica di questi due requisiti sarà necessario esaminare più di un documento. Oltre alla documentazione anagrafica che certifica la posizione fiscale e previdenziale del contribuente (certificato di attribuzione della partita iva, visura camerale, etc.) sarà necessario anche consultare la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2019 per verificare l'importo complessivo dei ricavi o compensi dichiarati.
Una volta superati questi primi due passaggi il contribuente è chiamato alla prova più difficile: la contrazione del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019. Tale contrazione, che deve essere tale per cui i dati di aprile 2020 siano inferiori ai due terzi rispetto a quelli di aprile 2019, deve essere effettuata prendendo a riferimento “…la data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi” in luogo della sola data fattura. Ciò comporta pertanto la necessità di riesaminare, una ad una, le singole fatture emesse in tali mesi per verificare la corretta competenza dell'operazione ai fini della normativa iva. Per effetto di tale disposizione i due mesi dovranno perciò essere depurati o integrati degli importi relativi a fatture emesse in altri mesi (tipicamente marzo o maggio) ma di competenza iva del mese di aprile. Errori in questo “ricalcolo” dei fatturati potrebbero costare cari. Il comma 14 dell'articolo 25 prevede infatti che nel caso di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante, si applica, in aggiunta alle sanzioni amministrative, anche l'articolo 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato). Verificata anche la sussistenza della perdita di fatturato sarà possibile finalmente determinare l'entità del contributo spettante sulla base degli scaglioni a percentuale fissati nel quinto comma della disposizione in commento.
Di seguito il contribuente dovrà predisporre l'autocertificazione antimafia e decidere se delegare ad un intermediario abilitato la presentazione telematica della richiesta del contributo a fondo perduto.
Terminate le suddette incombenze, dopo aver verificato la spettanza e l'entità del contributo non resterà che attendere. La richiesta di contributo a fondo perduto per poter essere inoltrata in via telematica, necessita di un provvedimento direttoriale ancora da emanare, che dovrà definire anche le informazioni da indicare e ogni altro elemento necessario per l'erogazione dei contributi.
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