I ricavi al restyling contabile
I ricavi al restyling contabile
L’Oic 34, il nuovo principio contabile nazionale che disciplina i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi, oltre alle informazioni da fornire in nota integrativa, non si applica nel 2023

di di Francesco Leone 02/12/2023 00:14

L'Oic 34, il nuovo principio contabile nazionale che disciplina i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi, oltre alle informazioni da fornire in nota integrativa, non si applica nel 2023. Ma se esso replica regole già presenti in altri principi contabili, si applicano quest'ultimi, ottenendo lo stesso risultato già per il 2023. Questo emerge dalla lettura del comunicato stampa dell'Organismo italiano di contabilità (Oic) in cui si dà atto dei temi discussi nella seduta del consiglio di amministrazione del 27 novembre, durante la quale è stato trattato un quesito sull'Oic 34, approvato nel mese di aprile 2023, e che si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024 o da data successiva (par. 43), la cui risposta è stata messa in pubblica consultazione il giorno successivo e fino all'11 dicembre 2023. Nella seduta si è anche discusso (i) di eventuali autonome iniziative nazionali per tener conto che l'International accounting standard board (Iasb) ha abbandonato il progetto sulle “Business combination under common control” (operazioni infragruppo) (ii) delle modifiche proposte dallo Iasb ad alcuni standard internazionali (Ifrs), condividendole, fatta eccezione quella sull' Ifrs 9 in materia di leasing.

La risposta al quesito

Viene dunque confermata la decorrenza dell'Oic 34 prevista al par. 43 del documento, cioè il 2024. Così come si sottolinea che l'applicazione anticipata al 2023 deve ritenersi esclusa in quanto non contemplata. L'Oic si pone sulla stessa linea interpretativa proposta da Assonime che aveva sostenuto che “le parti del principio che specificano e circoscrivono la valenza applicativa di principi generali preesistenti devono considerarsi già applicabili, quanto meno in via facoltativa” (circolare Assonime n. 30 del 16 novembre 2023) già per i bilanci 2023. La questione è la seguente. Con l'Oic 34, tra le altre cose, si è provveduto a sistematizzare anche regole già esistenti e contemplate in altri principi contabili. Il nuovo principio, quindi, non è completamente “nuovo” dato che tratta anche regole esistenti, integrandole, rielaborandole e riorganizzandole. Se una la regola dell'Oic 34 non è “nuova” ma è stata ripresa da altri principi contabili in vigore, quindi, essa è applicabile già nel 2023. Ciò è vero, però, non perché si anticipa al 2023 l'entrata in vigore dell'Oic 34, ma solo perché si rendono applicabili gli altri principi contabili (vigenti nel 2023). Questa casistica si riscontra nel quesito posto all'Oic, la cui risposta è in pubblica consultazione. All'Oic è stata chiesta la possibilità di applicare, sin dall'esercizio 2023, le regole previste dall'Oic 34 per distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi. Nella risposta si conferma che non si può applicare l'Oic 34 (in vigore solo dal 2024) ma, nel 2023, si può applicare la stessa regola perché uguale a prevista nell'Oic 15 sui crediti e nell'Oic 13 sul magazzino. Richiamando una fattispecie analoga (Newsletter settembre 2017), l'Oic ricorda che già oggi la rilevazione dei ricavi deve tener conto del principio del trasferimento dei rischi e dei benefici. Per effetto dei citati principi contabili, le imprese che svolgono attività di intermediazione (e quindi operano per conto di terzi), senza assumersi i rischi e i benefici della transazione, devono rilevare in bilancio le sole commissioni e non anche i sottostanti costi e ricavi.