Energie rinnovabili, tre iter per fare gli impianti e le opere annesse
Energie rinnovabili, tre iter per fare gli impianti e le opere annesse
In arrivo un nuovo decreto legislativo sui regimi amministrativi. Tre le strade percorribili: attività libera, procedura abilitativa semplificata, autorizzazione unica

di di Luigi Chiarello e Giorgio Ambrosoli 26/07/2024 02:00

Saranno tre i regimi amministrativi da seguire per la realizzazione:

• degli interventi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili;

• degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti;

• delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti seguiranno.

Questi regimi saranno: l’attività libera, la procedura abilitativa semplificata, l’autorizzazione unica.

Lo prevede un nuovo decreto legislativo in fase di elaborazione, relativo alla disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui ItaliaOggi ha potuto prendere visione.

Il nuovo schema per le opere

Gli allegati A, B e C, che costituiranno parte integrante del futuro dlgs, individueranno gli interventi realizzabili rispettivamente secondo il regime dell’attività libera, della procedura abilitativa semplificata o dell’autorizzazione unica

Scopo del provvedimento è di assicurare, anche nell’interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il suo adeguamento alla disciplina euro-unitaria, nel rispetto della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio e della concorrenza fra gli operatori presenti e futuri.

I passi delle amministrazioni

Stato, regioni ed enti locali si dovranno adeguare alle disposizioni del decreto entro il termine di 120 giorni dalla data della sua entrata in vigore. In caso di mancato rispetto del termine, si applicherà quanto disposto dal decreto. E in sede di ponderazione degli interessi, l’interesse pubblico prevalente sarà quello relativo alla diffusione dell’energia da fonti rinnovabili, ai sensi della direttiva 2018/2001/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio Ue, dell’11 dicembre 2018.

I doveri delle imprese

Gli operatori economici dovranno garantire la massima diligenza relativamente allo stato della scienza e della tecnica nella costruzione e nella gestione degli impianti e dell’energia prodotta, la trasparenza delle informazioni e la leale cooperazione ai fini delle necessarie verifiche.

I principi dei nuovi iter

I regimi amministrativi si dovranno informare ai principi di celerità, uniformità dei procedimenti sull’intero territorio nazionale e non aggravamento degli oneri, nonché ai principi del risultato, di fiducia, buona fede e affidamento. I medesimi regimi dovranno garantire pubblicità, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati nonché la concorrenza fra gli operatori.

Il taglio alla burocrazia 

Per assicurare l’effettiva riduzione degli oneri amministrativi e regolatori a carico degli operatori economici, non potranno essere richieste dalle amministrazioni o dai privati gestori di pubblici servizi, dichiarazioni o attestazioni relative all’idoneità del regime amministrativo per la realizzazione dell’intervento, né dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni o autorizzazioni già in possesso dei medesimi soggetti.

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