Edilizia, permesso di costruire esteso
Edilizia, permesso di costruire esteso
Il silenzio assenso valido anche per gli immobili vincolati. Lo prevede il ddl semplificazioni. Alle p.a. solo sei mesi per annullare d’ufficio atti illegittimi 

di di Antonio Ciccia Messina  27/03/2024 02:00

Permesso di costruire con il silenzio assenso anche per gli immobili vincolati e rincorsa delle p.a. per annullare d’ufficio atti illegittimi (avranno solo sei mesi di tempo per farlo): sono alcune delle misure contenute nello schema di disegno di legge sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi, approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Il testo, che interviene in numerosi settori, amplia anche la possibilità per le farmacie di fornire servizi all’utenza.

Edilizia

Si potrà perfezionare con il silenzio assenso la pratica edilizia di richiesta di permesso di costruire anche in presenza di vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali. Il ddl prevede la modifica dell’articolo 20, comma 8, del dpr 380/2001 (Testo Unico per l’Edilizia), di cui propone di eliminare la parte in cui si menzionano i vincoli come cause di esclusione del meccanismo del silenzio assenso. In dettaglio, nel ddl in commento, per gli immobili vincolati, se da un lato si continua a rinviare alla disciplina della conferenza di servizi tra gli enti interessati, dall’altro lato si dichiara esplicitamente salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire, a condizione che per il medesimo intervento siano stati già acquisiti i provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, rilasciati dall’autorità preposta alla tutela dei vincoli. Se, dunque, chi chiede il permesso di costruire presenterà già il nulla osta relativo ai vincoli e se l’ufficio tecnico comunale o lo sportello unico per l’edilizia rimarrà inerte per tutto il lasso di tempo previsto dall’articolo 20 del Testo Unico per l’edilizia, allora, in base allo schema di ddl, si perfezionerà il titolo edilizio con le modalità del silenzio assenso (salva l’autotutela).

Autotutela

L’autotutela è il termine che descrive il potere-dovere degli enti pubblici di annullare d’ufficio i provvedimenti illegittimamente perfezionati. Tale potere si può esercitare entro determinati limiti, anche perché bisogna considerare che persone e imprese possono avere maturato aspettative e confidato sul provvedimento della p.a., consolidatosi anche se illegittimo. In base all’articolo 2-nonies della legge n. 241/1990, dunque, la p.a. può annullare un atto illegittimo se sussiste un interesse pubblico e lo può fare solo entro un tempo ragionevole, fissato nel massimo di dodici mesi. Il ddl in commento interviene sul termine massimo e lo dimezza. Per effetto del ddl, se approvato, gli uffici pubblici dovranno correre, perché avranno solo sei mesi per annullare d’ufficio un precedente atto illegittimo. Questo vale anche in caso di maturato silenzio-assenso. Unica eccezione a questo tour de force è il caso in cui gli atti illegittimi originari (anche quelli maturati con il silenzio assenso) siano stati conseguiti con reati (ad esempio false dichiarazioni): in tal caso l’autotutela si può fare senza la tagliola dei dodici mesi, destinati a diventare sei.

Farmacia dei servizi

Nutrito il pacchetto farmacie previsto nello schema di ddl. Potranno agire con lo strumento della telemedicina, praticare vaccinazioni, fornire dispositivi medici per i servizi di assistenza domiciliare, fare analisi anche diverse da quelle in autocontrollo (non solo glicemia e trigliceridi), effettuare test per la rilevazione dell’infezione batterica e si potrà andare in farmacia per scegliere il medico di famiglia e il pediatra. Inoltre, due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, potranno esercitare in comune questi servizi sanitari, anche utilizzando locali appositi.

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