Doppia bussola per i ristorni alle coop
Doppia bussola per i ristorni alle coop
Occorre fare riferimento alle previsioni dello statuto o del regolamento della società cooperativa. Se non prevedono un obbligo ad erogare il ristorno, la contabilizzazione avverrà in sede di assemblea che ne approva l’attribuzione, al pari di una distribuzione di utili.

di di Bruno Pagamici 22/06/2022 07:52

Per stabilire in quale esercizio deve avvenire la contabilizzazione dei ristorni occorre fare riferimento alle previsioni dello statuto o del regolamento della società cooperativa. Se tali documenti non prevedono un obbligo ad erogare il ristorno ai soci, la contabilizzazione avverrà in sede di assemblea che ne approva l'attribuzione, al pari di una distribuzione di utili. Se invece è previsto l'obbligo all'erogazione, il ristorno sarà rilevato per competenza al pari degli altri costi sostenuti nell'esercizio. È quanto ha precisato l'Organismo italiano di contabilità (Oic) con la pubblicazione lo scorso 6 giugno 2002 degli “Emendamenti ai principi contabili nazionali”, con cui è stato definitivamente disciplinato il trattamento contabile dei ristorni delle società cooperative, previsti all'articolo 2545-sexies c.c. (si veda ItaliaOggi del 10/6/2022).

Finora l'assenza di una specifica previsione normativa per la contabilizzazione dei ristorni ha generato una divergenza nella prassi. Infatti:

- alcune società cooperative hanno contabilizzato i ristorni come costi (o rettifiche di ricavi) dell'esercizio in cui avviene lo scambio mutualistico;

- altre hanno contabilizzato i ristorni nell'esercizio in cui l'assemblea delibera la ripartizione del ristorno ai soci.

Il documento elaborato dall'Oic contiene gli emendamenti ai principi contabili nazionali che si rendono necessari al fine di disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative, tra cui i ristorni. Dato il novero limitato di tali specificità, l'Oic è intervenuto con degli emendamenti ai principi contabili nazionali, piuttosto che con la predisposizione di un principio contabile ad hoc per le società cooperative.

Nel definire il trattamento contabile dei ristorni l'Oic ha fatto perno sull'esistenza, o meno, di un'obbligazione derivante dall'atto costitutivo, dallo statuto e/o dal regolamento della società cooperativa alla data di chiusura dell'esercizio. Ai sensi del codice civile, l'atto costitutivo indica le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici (art. 2521, c. 3, n. 8 e art. 2545-sexies, c. 1 c.c.). Ai fini della definizione delle regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci, assumono rilievo anche lo statuto ed il regolamento, che costituiscono, o possono costituire, parte integrante dell'atto costitutivo.

Ristorni non obbligatori

Nel caso in cui l'atto costitutivo, lo statuto e/o il regolamento della società cooperativa non prevedono un obbligo ad erogare il ristorno ai soci, questo sarà contabilizzato nell'esercizio in cui l'assemblea dei soci ne delibera l'attribuzione ai soci, al pari di una distribuzione di utile. Tuttavia, a differenza dei dividendi i ristorni non sono proporzionali alle quote del capitale conferito, ma proporzionali agli scambi mutualistici intervenuti tra cooperativa e socio, e sono determinati con riferimento alle sole transazioni intercorse con i soci.

Ristorni obbligatori

Se invece l'atto costitutivo, lo statuto e/o il regolamento prevedono un obbligo ad erogare il ristorno ai soci, lo stesso sarà rilevato quale componente di conto economico nell'esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore (quindi per competenza con gli altri cost sostenuti nell'esercizio). Ad esempio, nel caso di cooperative di lavoro e di conferimento, il ristorno andrà ad integrare i costi dell'esercizio e, nel caso delle cooperative di consumo, a rettificare i ricavi dell'esercizio.