Donazioni, vendite più facili
Donazioni, vendite più facili
Nel ddl Semplificazioni una norma ad hoc che riscrive la disciplina del codice civile. Eventuali azioni di riduzione non pregiudicheranno i terzi

di di Francesco Cerisano 28/03/2024 08:02

Più facili le compravendite degli immobili ricevuti in donazione. Le eventuali azioni di riduzione promosse dagli eredi del de cuius, che ritengano violata la propria quota di legittima, non pregiudicheranno i diritti dei terzi a cui il donatario abbia alienato gli immobili ricevuti in donazione. Sarà solo il donatario, quindi, a dover compensare i legittimari per l'erosione della quota a loro riservata integrandola con le risorse necessarie. Ma i terzi che hanno acquistato l'immobile non saranno pregiudicati. Qualora il donatario sia invece in tutto o in parte insolvente, i legittimari potranno rivalersi sul terzo ma solo se si tratta di un avente causa a titolo gratuito, quindi se anch'egli ha acquisito l'immobile tramite donazione.

Dopo svariati tentativi (da ultimo quello della legge di bilancio 2024 dove una norma in tal senso è prima comparsa nel ddl presentato dal Mef e poi è stata espunta dalla Manovra definitiva) andati a vuoto, entra in extremis nel disegno di legge “Semplificazioni”, approvato martedì dal consiglio dei ministri, la riforma degli articoli 561, 562 e 563, 2652 e 2690 del codice civile, appositamente riscritti per agevolare il mercato dei beni provenienti da donazioni, oggi in larga parte bloccato per i timori degli acquirenti di essere destinatari di azioni da parte degli eredi legittimi. Con evidente ripercussioni sulla concessione dei mutui da parte delle banche che spesso non si accontentano delle assicurazioni “per rischio ereditario” sottoscrivibili a tutela degli acquirenti in quanto hanno natura solo obbligatoria e non reale.

Le modifiche introdotte dal ddl

L'articolo 563 cod. civ. viene completamente modificato prevedendo espressamente che “la riduzione della donazione non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata”. Oggi invece si prevede che “se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili”.

Come si vede, nel nuovo testo della norma scompare qualunque riferimento temporale massimo (20 anni) per l'azione di riduzione da parte del legittimario nei confronti del terzo, ma tale fattispecie risulta ora limitata al solo caso in cui l'avente causa del donatario sia tale a titolo gratuito e il donatario si sia rivelato in tutto o in parte insolvente.

Si accorciano invece sensibilmente i termini per la trascrizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Oggi la trascrizione deve avvenire entro 10 anni dall'apertura della successione, altrimenti la sentenza che accoglie la domanda non pregiudicherà i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Con la riforma contenuta nel ddl semplificazioni, il termine massimo per la trascrizione scende da 10 a 3 anni.

Le nuove formulazioni degli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, si applicheranno alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore del ddl Semplificazioni. Alle successioni aperte prima, le norme del codice civile continuano ad applicarsi nel testo previgente con la conseguenza che potrà essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del ddl oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del ddl governativo, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.

Il testo del provvedimento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi