Cumulabile il bonus asili nido
Cumulabile il bonus asili nido
I chiarimenti dell’Inps ai limiti di operatività del sostegno economico a favore dei minori. Contributo fruibile con altri aiuti, anche se aziendali

di di Daniele Cirioli 07/09/2024 02:00

Contributo asilo nido cumulabile con altri rimborsi a sostegno delle famiglie, anche se erogati dal datore di lavoro. Unico limite è la spesa effettivamente rimasta a carico della famiglia, che non può superare il contributo complessivamente ricevuto. Se il rimborso del bonus asili nido c’è stato prima degli altri contributi, l’eventuale eccedenza (la quota che supera la spesa) deve essere comunicata all’Inps. A precisarlo, tra l’altro, è lo stesso Inps nell’ultimo aggiornamento delle Faq online.

Il bonus

I chiarimenti riguardano il c.d. bonus asilo nido, cioè il contributo a sostegno delle famiglie per il rimborso delle rette di frequenza degli asili nido pubblici e privati, o per l’utilizzo di forme di supporto presso l’abitazione a favore di bimbi con meno di tre anni affetti da gravi patologie. Per l’anno 2024 le domande si presentano fino al 31 dicembre 2024 e c’è fino al 31 luglio 2025 i giustificativi di spesa. L’importo del contributo è pari alle spese sostenute fino ai seguenti limiti: 3.000 euro con Isee minorenni fino a 25.000,99 euro; 2.500 euro con Isee minorenni da 25.001 a 40.000 euro; 1.500 euro con Isee minorenni oltre 40.000 euro o in caso di assenza di Isee o di Isee con omissioni o difformità o discordante. Per i nuovi nati dal 1° gennaio 2024 che hanno almeno un fratello d’età inferiore ai 10 anni, i limiti sono: 3.600 euro con Isee minorenni fino 40.000 euro; 1.500 euro con Isee minorenni oltre 40.000 euro o in caso di assenza di Isee o di Isee con omissioni o difformità o discordante.

Sì al cumulo

È stato chiesto se il contributo asilo nido è cumulabile con eventuali rimborsi statali, regionali, comunali o del datore di lavoro. L’Inps risponde affermativamente, ponendo un unico limite: la spesa effettivamente rimasta a carico del beneficiario del contributo ovvero dei rimborsi. In tre Faq spiega che se, relativamente ad una certa mensilità, il richiedente ha avuto altri rimborsi, questi rimborsi vanno indicati nei giustificativi di spesa in maniera che l’Inps possa verificare che la somma dei rimborsi e del contributo asilo nido non ecceda la spesa sostenuta. Se il rimborso da parte dell’Inps è avvenuto prima di quello statale/regionale/comunale e la somma rimborsata supera la spesa effettivamente sostenuta, il beneficiario è tenuto a comunicarlo alla sede dell’Inps di competenza.

Quando i figli sono due

È stato chiesto di sapere quante domande occorre fare se i figli che frequentano l’asilo nido sono due. L’Inps risponde che, qualora s’intenda fruire del beneficio per entrambi i figli (anche per più figli), occorre presentare una domanda per ciascuno di loro (due o anche più di due).

Bonus asilo nido e assegno unico

È stato chiesto ancora se il bonus asilo nido è compatibile con l’assegno unico e universale. La risposta dell’Inps è affermativa. Il bonus asilo nido è erogato anche se il minore fruisce di Auu, perché non esistono incompatibilità.

Se la spesa è intestata ad altri

In via di principio, l’Inps vuole che i giustificativi di spesa siano intestati a chi ha fatto richiesta del bonus asilo nido. Come comportarsi se le spese sono intestate ad altri? La Faq evidenzia che l’Inps non ammette deroghe; infatti, suggerisce come fare per far cambiare intestazione al giustificato di spesa. Chi ha emesso la fattura/ricevuta, spiega la Faq, deve emettere la c.d. “nota credito” che rettifica le informazioni errate e poi emettere la nuova fattura/ricevuta che, quindi, riporterà l’intestazione esatta. E se non è possibile operare con la nota credito? In tal caso, la Faq suggerisce di rinunciare alla mensilità in domanda e presentare nuova domanda entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della mensilità. Nella nuova domanda, quindi, il richiedente dovrà coincidere con l’intestatario dei giustificati di pagamento e dovrà indicare la mensilità a cui ha precedentemente rinunciato.