Crisi d’impresa, fisco leggero
Crisi d’impresa, fisco leggero
Bollinato il testo del decreto correttivo, che sarà in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre prossimo. Accordo a stralcio con le Entrate anche nella composizione negoziata 

di di Marcello Pollio  13/07/2024 02:00

L’accordo a stralcio (solo) con il fisco sarà finalmente possibile anche nella Composizione negoziata della crisi d’impresa (Cnc) prevista dagli art. 12 e ss del dlgs 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Ccii) e tale possibilità entrerà in vigore, dopo il parere obbligatorio delle Camere, probabilmente verso metà settembre considerato che la pubblicazione in G.U. è prevista per il 15 di settembre. Il testo dello schema di decreto correttivo al Ccii, approvato il 10 giugno dal Consiglio dei ministri, infatti, è divenuto oramai definitivo, avendo ricevuto il 12/7/2024 la bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato la quale ha quindi sancito l’esistenza della relativa copertura finanziaria. L’aspetto non è secondario, giacché la previsione di allargare la transigibilità dei tributi nella fase della Cnc presentava il timore di fare perdere gettito all’erario. Il testo della norma che introduce la transazione fiscale con accordo obbligatorio con gli enti creditori prevede però sempre un confronto con l’alternativo scenario della riscossione erariale nella liquidazione giudiziale.

La nuova transazione fiscale nella Cnc

Il testo prevede l’introduzione all’art. 23 del Ccii di un nuovo comma 2 bis: nel corso delle trattative che si svolgono nella Cnc, l’imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all’Agenzia delle entrate-riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. La proposta, tuttavia, non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, il che lascia il dubbio se in futuro gli uffici finanziari accetteranno lo stralcio dell’Iva. Tributo che in piccola parte rappresenta risorsa propria dell’Unione europea. La questione sembrerebbe superata da una interpretazione a ritroso del testo normativo, discusso e poi modificato, ove prima veniva espressamente esclusa l’Iva. Ciononostante, considerandoli complesso iter che aveva caratterizzato la transazione fiscale dell’ art. 183 ter della legge fallimentare e si ripensa alla giurisprudenza in materia di stralcio dell’Iva, qualche dubbio sorge.

Determinante l’attestazione del professionista indipendente

Aspetto positivo del testo normativo, tuttavia, è la previsione che alla proposta di accordo transattivo con gli uffici fiscali debba essere allegata la relazione di un professionista indipendente, ai sensi dell’art. 2, lett. o) Ccii, che ne deve attestare la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta, a cui deve essere offerta anche una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell’apposito registro a tal fine designato, cioè anche lo stesso professionista indipendente. L’accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all’esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell’articolo 27 Ccii. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell’accordo, ne dovrà autorizzare l’esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiarare che l’accordo è privo di effetti.

Accordo solo con l’adesione esplicita

Si tratta, dunque di un accordo che deve ricevere il favore degli uffici finanziari. Non sarà mai possibile che il giudice disponga la transazione obbligatoria secondo il c.d. meccanismo del cram down fiscale. Per quello, il debitore dovrà sempre accedere all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o al concordato preventivo, ove inserire la transazione erariale e contributiva ex artt. 63 o 88 Ccii, anche preliminarmente passando attraverso la Cnc. Strumento che con il correttivo rafforza, poiché anche le modifiche al co. 2 dell’art. 23 prevedono che oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 1 dello stesso articolo l’imprenditore può anche alternativamente utilizzare altri strumenti di ristrutturazione previste dal Ccii.

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