Cripto attività sotto vigilanza
Cripto attività sotto vigilanza
Fino a 4 anni di reclusione per chi non rispetterà le norme. Dal consiglio dei ministri luce verde al decreto di recepimento della normativa europea

di di Fabrizio Vedana 31/08/2024 02:00

Definizione delle regole applicabili ai prestatori di servizi con oggetto digital asset e introduzione di sanzioni fino a quattro anni di reclusione per chi presta servizi senza le relative autorizzazioni, attribuzione a Banca d’Italia e a Consob del ruolo di Autorità competenti a vigilare sui nuovi operatori e sulle emissioni di nuovi cripto asset. Sono alcune delle novità contenute nel decreto legislativo, approvato il 28 agosto dal Consiglio dei ministri, recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni contenute nel Regolamento europeo 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività, più noto come MiCAR (Market in Cripto Asset Regulation). Il testo è stato elaborato per adempiere alla legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 19, che reca principi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della citata MiCAR.

La struttura del decreto

Il decreto si compone di quarantotto articoli ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dalla stessa si applicherà con l’eccezione di alcune disposizioni che diventeranno operative solo dal prossimo 30 dicembre. Nel primo Titolo ci sono una serie di nuove definizioni normative tra le quali spiccano quelle di emittenti specializzati di token collegati ad attività e di prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività. Nel secondo Titolo (articoli dal 3 al 18) Banca d’Italia e Consob vengono designate quali Autorità competenti a vigilare sui mercati e sugli operatori in cripto e vengono poi precisate le competenze delle stesse e le relative forme di collaborazione. Nelle norme del secondo titolo vengono poi introdotte disposizioni dedicate all’autorizzazione all’emissione di token collegati a cripto-attività e alla prestazione dei servizi aventi ad oggetto le stesse. In tale ambito si precisa anche che gli istituti di pagamento e quelli di moneta elettronica potranno essere autorizzati all’emissione di token, solo a condizione che per l’emissione di moneta elettronica e per la prestazione di servizi di pagamento sia stato costituito un patrimonio destinato, nelle modalità previste dalla disciplina nazionale di settore, al fine di assicurare la sana e prudente gestione dei nuovi intermediari e la coerenza con la disciplina applicabile agli intermediari tradizionali.

Disposizioni per gli emittenti

Il successivo Titolo terzo (che comprende gli articoli dal 19 al 29) introduce nell’ordinamento nazionale disposizioni ad hoc, applicabili agli emittenti di token collegati ad attività (cosiddetti ART) e agli operatori che offrono servizi aventi ad oggetto cripto attività denominati Crypto Asset Service Providers o CASP. Nell’ambito di ciascun capo, si prevede inoltre una disciplina speciale per la liquidazione volontaria e per la crisi degli emittenti di ART e dei CASP. In particolare, per quanto concerne la liquidazione volontaria, nello schema di decreto si propone l’estensione dell’applicazione degli art. 96-quinquies e 97 del testo unico bancario, in quanto compatibili. La disciplina della liquidazione coatta degli emittenti ART specializzati è quella attualmente prevista per le banche, mentre per i CASP lo schema di decreto prevede l’applicazione della disciplina attualmente prevista per le società di intermediazione mobiliare.

Regime sanzionatorio

Il Titolo quarto (che comprende gli articoli dal 30 al 37) è invece dedicato all’introduzione di un regime sanzionatorio, che ha rango penale per le sole violazioni descritte dall’articolo 30 comminabili nei confronti di chi offre al pubblico o chiede e ottiene l’ammissione alla negoziazione di ART in assenza dei requisiti e delle autorizzazioni previste e nei confronti di chiunque presta servizi per le cripto attività in assenza delle prescritte autorizzazioni; per le ulteriori violazioni si prevedono sanzioni di tipo amministrativo. Più specificamente l’articolo 30 prevede che sia punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.066 a euro 10.329 chiunque offre al pubblico token collegati ad attività senza prima averne ottenuto la relativa autorizzazione. Stessa sorte tocca anche a chi presta servizi per le cripto-attività senza essere stato autorizzato a svolgere tale attività e chi emette token e/o offre al pubblico token di moneta elettronica fuori dei casi previsti dalla normativa.

Integrazioni del Tub e Tuf

Nel Titolo V (articoli da 38 a 44) vengono previste una serie di modificazioni e integrazioni della normativa di settore (decreto legislativo 385/93 e decreto legislativo 58/98 rispettivamente testo unico bancario e testo unico della finanza) e dettate disposizioni di coordinamento tra alcune normative già vigenti e quelle emanate in attuazione della MiCAR. L’articolo 45 contiene una serie di disposizioni transitorie tra le quali, la più importante, è quella che prevede che per gli operatori in cripto-attività che alla data del 27 dicembre 2024 risultassero regolarmente iscritti nella sezione speciale del registro di cui all’articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (registro attualmente gestito dall’OAM) se presentano istanza di autorizzazione a Consob entro il 30 giugno 2025 potranno continuare a prestare i loro servizi fino al 30 dicembre 2025 o fino al rilascio o al diniego dell’autorizzazione da parte della citata Autorità.

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