Dietrofront della Suprema corte sul diritto al contraddittorio: esso deve ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui, a seguito di un accesso breve presso la sede sociale, venga unicamente redatto un verbale di primo accesso nel quale viene solo riepilogata l’attività svolta dall’ufficio in tale circostanza, ovvero l’acquisizione dei libri sociali e di altra documentazione amministrativa. A metterlo nero su bianco, con un dietrofront rispetto alle precedenti posizioni (ex multis, sent. 12713 del 21 aprile 2022), la Cassazione tributaria con le sentenze 23991 e 24001 del 6/9/2024 che richiamano la famosa sentenza Sotropè della Corte di Giustizia Ue (C-349/07 del 12/12/2008). La quale in realtà giunge a conclusioni più garantiste nei confronti del contribuente. Il dietrofront della Cassazione sorprende ancora di più se si considera che entrambe le sentenze, riferite ovviamente al medesimo caso, hanno ad oggetto l’Iva, tributo armonizzato per eccellenza.
I fatti in causa
Una società di capitali che si è occupata del restauro di un importante complesso residenziale vincolato dalla Sovrintendenza, è stata oggetto di un accesso breve e mirato da parte dei funzionari dell’Agenzia delle entrate. A seguito di tale accesso, i funzionari procedevano alla stesura di un “processo verbale di accesso”, contenente la descrizione analitica delle operazioni compiute e l’elenco dei documenti richiesti e presentati, nonché l’avvertimento circa la possibilità di presentare osservazioni e richieste all’Ufficio entro 60 giorni dalla sua comunicazione. A tale processo verbale non seguiva nessuna altra attività procedimentale esterna da parte degli organi accertatori. Dopo svariati mesi dall’accesso breve, la società riceveva un primo avviso di accertamento in cui l’ufficio contestava la non corretta applicazione dell’Iva nell’atto di acquisto del complesso immobiliare (relativo, peraltro ad una annualità non ricompresa fra quelle oggetto di processo verbale di accesso) e un secondo, a distanza di altri mesi, con il quale veniva disconosciuta l’Iva sulle fatture inerenti i lavori di ristrutturazione e restauro nel frattempo iniziati. La società impugnava entrambi gli avvisi lamentando, fra le altre doglianze, la mancata attivazione del contraddittorio preventivo ex art. 12, co. 7, della legge 212/2000. In primo grado entrambi i ricorsi venivano accolti. In sede di appello la Ctr ribaltava invece l’esito del giudizio a favore dell’Agenzia.
Le decisioni della Cassazione
La Corte ha ritenuto rispettato il diritto al contraddittorio, nonostante il fatto che l’unico processo verbale rilasciato alla società non contenesse alcun rilievo o contestazione. Secondo la Cassazione infatti “(…) l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente concludersi con la redazione di un processo verbale di constatazione, essendo sufficiente un verbale attestante le operazioni compiute”. In caso di accesso mirato, è sufficiente anche la redazione di un verbale di accesso, che attesta la specifica attività compiuta dal fisco, indicando i documenti prelevati dal contribuente e in questi casi, la garanzia al contraddittorio endoprocedimentale per il contribuente è assicurata dalla concessione del termine dilatorio di 60 giorni decorrente dal rilascio del verbale di consegna. Secondo i giudici di legittimità, un tale orientamento risulta in linea con la giurisprudenza unionale in materia di contraddittorio endoprocedimentale nel caso di tributi armonizzati, così come deciso con la già citata sentenza Sotropè del 2008. La Corte Ue in realtà è giunta a conclusioni più garantiste sottolineando il fatto che “(…) il rispetto dei diritti di difesa impone che ogni destinatario di una decisione che incide sensibilmente sui suoi interessi abbia il diritto di essere ascoltato, ossia di manifestare utilmente il proprio punto di vista, circostanza che esige il rispetto di un termine ragionevole per presentare le proprie osservazioni”. Nel caso in esame, invece, il processo verbale di accesso, nel quale si rileva unicamente l’acquisizione di documentazione, viene assimilato ad una decisione che incide sensibilmente sugli interessi del contribuente.
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