Contanti, stretta in dogana
Contanti, stretta in dogana
Denaro da esibire, sequestro lampo e revisione del sistema sanzionatorio. Approvato un decreto legislativo sui controlli dei flussi da e verso l’Ue. Ecco le novità

di di Cristina Bartelli 05/09/2024 02:00

Contante, stretta in dogana. Arriva il sequestro lampo, o tecnicamente il trattenimento anche per importi al di sotto della soglia di 10 mila euro per il contante che puo’ circolare da e verso l’estero. Non sarà più sufficiente la dichiarazione che certifica gli importi entro la soglia di legge ma il contante dovrà essere esibito. Inoltre arriva una nuova dichiarazione per il contante che viaggia senza persona fisica, non accompagnato, revisione del sistema sanzionatorio e controlli non solo a campione ma con l’analisi del rischio. Infine per gli operatori professionali passaggio di registro dalla Banca di Italia all’Oam (organismo agenti e mediatori).

Sono alcune delle novità contenute nel decreto legislativo che adegua la normativa nazionale al regolamento Ue 2018/1672 relativo ai controlli sul denaro contante in entrate e in uscita in Ue che il consiglio dei ministri ha approvato ieri in prima lettura.

Denaro non accompagnato

C’è denaro accompagnato e denaro non accompagnato, cioé definisce la disposizione quello che è affidato a una spedizione, o plico postale in assenza di una persona fisica che lo trasporti. Per questo genere di flusso di liquidità è introdotta una dichiarazione a cura o del mittente o del destinatario. La soglia per cui scatta l’informativa è quella di pari o superiore ai 10 mila euro. La dichiarazione dovrà rispondere a un modello standard e Agenzia delle dogane e Guardia di finanza avranno il potere di trattenere il denaro non accompagnato in assenza di dichiarazione.

Trattenimento temporaneo del denaro contante.

La nuova misura è finalizzata a fornire un ulteriore strumento di controllo e accertamento in caso di violazione dei flussi di contante. Nel caso in cui gli obblighi di dichiarazione o le informazioni richieste non siano assolte in tutto o in parte o nell’ipotesi in cui emergano indizi che il denaro contante a prescindere dall’importo sia correlato a attività criminose le autorità hanno la possibilità di trattenere le somme per un tempo massimo di 30 giorni prorogabili emettendo un provvedimento di trattamento temporaneo con i dati dei soggetti destinatari della misura e altre informazioni.

Contante dichiarato e esibito

Le disposizioni precisano inoltre che la somma non solo deve essere dichiarata ma anche essere messa a disposizione dell’Agenzia delle dogane. Con la precisazione che l’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto non solo nel caso di informazioni complete o inesatte ma anche quando il contante non è messo a disposizione ai fini del controllo.

Utilizzo dei dati ai fini fiscali e controlli con l’IA

I dati e le informazioni acquisite tramite le dichiarazioni di valuta, la procedura di trattenimento temporaneo e i più ampi poteri di accertamento e controllo delle anomalie riscontrate potranno essere usate anche ai fini fiscali e le informazioni potranno essere trasmesse come avviene per le disposizioni anti riciclaggio all’Agenzia delle entrate. Inoltre per i controlli sulla valuta è specificato che i controlli sulle movimentazioni di denaro contante, diversi dai controlli casuali, si basino principalmente sull’analisi dei rischi effettuata anche mediante procedimenti informatici.

Restyling delle sanzioni

Previste soglie più elevate per il sequestro in caso di omessa dichiarazione mentre in tema di oblazione sono aumentate le soglie percentuali da applicare per il pagamento in misura ridotta quando il soggetto a cui è contestata la violazione chieda l’estinzione attraverso l’oblazione, facendo seguire in questo caso un percorso diverso alle sanzioni in caso di omessa o incompleta dichiarazione.

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