Più spazio alle compensazioni orizzontali e ai rimborsi semplificati, ma solo per il 2020: il dl 34/2020 (decreto rilancio) ha elevato da 700 mila a 1.000.000 di euro il limite, ma soltanto eccezionalmente, per l'anno in corso. Questa la novità introdotta dall'articolo 147 del decreto Rilancio. Che fa quindi registrare un mezzo dietrofront rispetto al testo approvato dal consiglio dei ministri, che disponeva l'elevazione del tetto a regime, a decorrere dal 2020. E' bastata una piccola modifica dell'incipit della disposizione, verosimilmente durante l'iter della bollinatura da parte della ragioneria dello stato, per attribuire valenza temporanea alla misura. In sostanza, durante l'anno solare in corso tutti i contribuenti possono effettuare compensazioni orizzontali e chiedere rimborsi con procedura semplificata fino ad un milione (la stessa soglia accordata da tempo ai subappaltatori in edilizia che nell'anno precedente hanno fatturato oltre l'80% delle operazioni in regime Iva di inversione contabile), ma dal 2021 il tetto tornerà a 700 mila euro. Le compensazioni orizzontali (o esterne) sono disciplinate dall'art. 17 del dlgs n. 241/97, che consente appunto di utilizzare le somme risultanti a credito dalle dichiarazioni e denunce periodiche per pagare debiti delle imposte e dei contributi indicati nello stesso articolo.
Per esempio, il credito Iva della dichiarazione annuale 2020, relativa al 2019, può essere utilizzato, nel corso di quest'anno, per pagare le ritenute Irpef o i contributi fino ad un milione, nel rispetto di tutte le altre condizioni di legge (visto di conformità e preventiva dichiarazione oltre 5 mila euro, trasmissione delle deleghe F24 mediante i servizi telematici dell'agenzia, assenza di debiti a ruolo scaduti per importo superiore a 1.500 euro). Oppure può essere chiesto a rimborso, fino al predetto importo, con la procedura c.d. semplificata (ex conto fiscale). Occorre prestare attenzione al fatto che la soglia annua di un milione è unica sia per le compensazioni orizzontali che per i rimborsi con procedura semplificata: per esempio, il contribuente che nell'anno 2020 chiede un rimborso Iva con procedura semplificata di 600 mila euro potrà effettuare, nel corso dello stesso anno, compensazioni orizzontali di crediti di cui all'art. 17 (non solo Iva, quindi) per 400 mila euro.
Dichiarazioni già presentate. È da ritenere che i vantaggi della temporanea elevazione del limite in esame possano essere recuperati anche in relazione alla dichiarazione annuale Iva 2020 già presentata. Se per esempio il contribuente ha chiesto un rimborso di complessivi 1.000.000 di euro, di cui 600 mila con procedura semplificata e 400 mila con procedura ordinaria, riservando così una disponibilità di 100 mila euro per eventuali compensazioni orizzontali (in modo da rispettare il limite di 700 mila euro), dovrebbe ora poter presentare una dichiarazione correttiva per «spostare» sulla procedura semplificata un importo maggiore, sfruttando il nuovo limite temporaneo. È da mettere però in conto una penalizzazione in termini di decorrenza degli interessi spettanti. Analoga rettifica tra credito rimborsabile e credito compensabile dovrebbe potersi apportare alla richiesta di rimborso trimestrale modello TR relativa al credito Iva del primo trimestre 2020, se già presentata.
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