Agevolazioni fiscali sotto forma di credito d’imposta alle imprese del Centronord che investono nelle Zone logistiche semplificate (Zls). Saranno agevolabili le spese sostenute dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024 e comunicate all’Agenzia delle entrate dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025. Gli incentivi per le imprese in Zls verranno riconosciuti nel rispetto dei differenti regimi di incentivazione (ovvero per ricerca e sviluppo, formazione, start up, beni strumentali, sostegno all’occupazione, consulenze specialistiche, ecc.) previsti dalla disciplina europea per gli aiuti di Stato e pertanto saranno concedibili in misura dal 10 al 100% della spesa a seconda della tipologia di intervento. È quanto prevede il decreto 30 agosto 2024 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il provvedimento contiene le disposizioni applicative per l’attribuzione del contributo del bonus per gli investimenti nelle Zls di cui all’art. 13 del d.l. 60/2024, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’art. 107, par. 3, lett. c), del Tfue, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. L’ammontare effettivo del credito d'imposta fruibile verrà comunicato dall’Agenzia delle entrate e sarà determinato rapportando il limite di spesa all’ammontare dei crediti d’imposta richiesti. Va ricordato che il dpcm 40/2024 ha stabilito che le agevolazioni a favore delle Zls avranno una durata di 7 anni, rinnovabili per ulteriori sette, e che saranno finanziate dal Pnrr.
Le Zone logistiche semplificate
La Zls può essere istituita nelle regioni più sviluppate del Centronord e comprende porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti (non può comprendere zone residenziali). Sono compresi anche gli aeroporti, al fine di potenziare la logica delle Zls che è quella di favorire lo sviluppo di imprese connesse con l’import-export. Una regione in cui non sia presente alcuna area portuale e un'altra regione in cui sia presente almeno un'area portuale possono presentare congiuntamente istanza di istituzione di una Zls. Inoltre, una regione in cui non sia presente alcuna area portuale può chiedere di essere associata ad una Zls già istituita.
Beni agevolabili
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa per lo svolgimento di un’attività economica (quindi usati). Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita nonché i materiali di consumo. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da certificazione rilasciata da un revisore legale.
Credito d’imposta
È determinato nella misura massima consentita per le grandi imprese dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione alle zone di cui all’art. 107, par. 3, lett. c), Tfua. Sono applicabili pertanto le intensità massime di aiuto indicate dalla Carta le quali variano a seconda della tipologia di investimento. Per i progetti con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, suddetti i massimali sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti per le piccole imprese. Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle pmi. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.
Accesso al bonus
Il modello per la comunicazione da presentare entro il 30 gennaio 2025 verrà approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Dal 12/12/2024 e fino a tale data sarà possibile: inviare una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa; presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente.
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